Martedì, Giugno 1 2010


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Corte d'Appello di Roma - Natura privatistica degli accordi di ristrutturazione e limiti del controllo del tribunale.

Data di riferimento: 
01/06/2010

Corte d'Appello di Roma, 1 giugno 2010 - Pres. Pandolci - Rel. Mariella Roberti.
Segnalazione del Dott. Emanuele Mattei - Mattei & Bonanni e Associati

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Controllo del tribunale - Oggetto - Natura privatistica dell'istituto - Rilevanza della valutazione della relazione del professionista - Omessa indicazione di determinati elementi - Irrilevanza.

L'accertamento che il tribunale, in considerazione della natura privatistica dell'istituto, deve effettuare in sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti è un controllo di legittimità teso a verificare il rispetto delle condizioni di omologazione, ovverosia il coinvolgimento di creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti nonché, per il tramite della relazione del professionista, l'attuabilità dell'accordo al fine di assicurare il regolare pagamento dei creditori che non vi hanno aderito. (Nel caso di specie, la Corte ha riformato la decisione del Tribunale che non aveva omologato l'accordo a causa della mancata conoscenza dei dettagli delle condizioni di un finanziamento previsto dal piano). (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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Corte di Cassazione - Abusiva concessione di credito e legittimazione del curatore fallimentare.

Data di riferimento: 
01/06/2010

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 1 giugno 2010, n. 13413 - Pres. Carnevale - Rel. Didone.
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

Fallimento - Abusivo ricorso al credito in concorso con la banca finanziatrice - Azione risarcitoria verso la banca - Legittimazione del curatore - Sussistenza - Mancato esercizio dell'azione verso l'amministrazione - Ininfluenza - Fondamento.

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. in correlazione con l'art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell'efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l'intero, anche ad un solo responsabile. (massima ufficiale)

(Provvedimento tratto dalla rivista on-line www.ilcaso.it )