Mercoledì, Giugno 9 2010


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Tribunale di Napoli - Leasing di godimento risolto prima del fallimento e disciplina applicabile.

Data di riferimento: 
09/06/2010

Tribunale di Napoli, 9 giugno 2010 - Pres. Di Nosse - Est. De Matteis.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Contratti in generale - Contratto di locazione finanziaria - Leasing c.d. di godimento - Normativa applicabile.

Il contratto di locazione finanziaria cd. di godimento è atipico, non ragguagliabile alla vendita ed alla locazione, è regolato dalle norme generali sui contratti, e quindi, dall'art. 1458, comma 1, codice civile, e, sussistendo una perfetta corrispettività e sinallagmaticità tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto, neppure si pone alcun problema di squilibrio in conseguenza del trattenimento di tutti i canoni percetti da parte del concedente. (gc) (riproduzione riservata)

Alla fattispecie costituita dal contratto di locazione finanziaria che alla data di dichiarazione di fallimento sia già risolto o per il quale sia comunque pendente l'azione di risoluzione, non troverà applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 72 quater, legge fallimentare, ma si dovrà fare ricorso alla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con applicazione, qualora ricorra il secondo tipo di contratto, dell'art. 1526, codice civile. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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Trib. Monza – Ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 sulla base del ruolo e revocatoria fallimentare.

Data di riferimento: 
09/06/2010

Tribunale di Monza, 9 giugno 2010 - Pres. Dott.ssa Alida Paluchowski - Rel. Dott. Cinzia Fallo.

L'ipoteca iscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 D.P.R. n. 602/1973 sulla base del ruolo va assimilata all'ipoteca iscritta sulla base di un atto giudiziario e, dunque, non è qualificabile come ipoteca legale, richiedendo pur sempre il compimento di un atto giudiziario (intendendosi per tale quello per cui l'istituto chiede di iscriverla sulla forza del ruolo); ne consegue che, se non ancora consolidata, l'ipoteca è revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 4, L.F. (Avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata).

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Tribunale di Vicenza – Accesso al fascicolo fallimentare

Data di riferimento: 
09/06/2010

Reclamo art.26

Tribunale di Vicenza, 09 giugno 2010 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Il difensore nominato dalla procedura, in quanto terzo, non è titolare di un diritto a conoscere gli atti del fascicolo fallimentare; egli può avanzare un'istanza al Giudice Delegato per prendere visione di tale fascicolo e la richiesta deve essere qualificata dalla presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, che il Giudice nella sua valutazione discrezionale dovrà contemperare con le giuste esigenze di riservatezza della procedura. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)