Giovedì, Luglio 15 2010


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Tribunale di Pordenone - Esdebitazione ed applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)

Data di riferimento: 
15/07/2010

Tribunale di Pordenone, decreto dd. 15.7.2010
dott. Francesco Pedoja Presidente
dott. Francesco Petrucco Toffolo Giudice
dott. Francesca Clocchiatti Giudice
Provvedimento segnalato dall'avv. Cristian Tosoratti

Esdebitazione - condizioni - bancarotta fraudolenta - creditori insoddisfatti

L'applicazione di pena concordata (patteggiamento) per il reato di bancarotta fraudolenta  non osta all'ammissione al beneficio dell'esdebitazione ricorrendo il requisito di cui al n. 6 dell'art. 142 l.f., qualora il reato sia stato dichiarato estinto ex art. 445 c.p.p., posto che l'estinzione produce tutti gli effetti propri della riabilitazione.

Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio dell'esdebitazione qualora siano stati soddisfatti, seppur in misura minima, tutti i creditori concorsuali, compresi quelli di rango chirografario.

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Tribunale di Milano - Proposta concordataria formulata dal Cda e modificata dai liquidatori.

Data di riferimento: 
15/07/2010

Tribunale di Milano, II sezione civile, 15 luglio 2010 - Ciampi, Presidente relatore - I Viaggi del Ventaglio, ricorrente.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Concordato preventivo - Società in liquidazione - Proposta - Modifica - Legittimazione dei liquidatori - Illegittimità.

E' illegittima la modifica di una proposta concordataria, originariamente presentata sulla base di una delibera del C.d.A., formulata dai liquidatori di una società in liquidazione. (gc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

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Trib. Bari- Int. fin.- Contratto di swap che incorpora passività pregresse e difetto genetico di causa.

Data di riferimento: 
15/07/2010

Tribunale di Bari, 15 luglio 2010 - Est. Scoditti.
Segnalazione degli Avv.ti Andrea e Giuseppe Tucci

Operatore qualificato - Requisito di specificità - Contenuto della dichiarazione - Esclusione.

Operatore qualificato - Discordanza tra la dichiarazione resa dal investitore e la reale esperienza in strumenti finanziari - Conoscenza o conoscibilità da parte dell'intermediario - Onere di allegazione e di prova - Sussistenza.

Contratti - Forma scritta ad substantiam - Dichiarazione confessorie di ricezione di copia del contratto - Equipollente della sottoscrizione - Esclusione.

Contratti - Forma scritta ad substantiam - Produzione in giudizio ad opera della parte che non ha sottoscritto il contratto - Equipollente della sottoscrizione - Sussistenza - Condizioni - Sottoscrizione da intendersi effettuata al momento della produzione - Sanatoria della nullità con riferimento ad operazioni effettuate prima della produzione - Eclusione.

Operatore qualificato - Contratto per la prestazione dei servizi di investimento - Forma scritta ad substantiam - Esclusione.

Swap - Copertura del rischio di aumento del tasso variabile un contratto di investimento - Contratti che incorporano le passività derivanti da precedenti contratti - Incapacità dello schema negoziale di realizzare la copertura del rischio - Difetto genetico di causa - Sussistenza.

Il requisito di specificità contemplato dall'articolo 31 del regolamento Consob 11522 del 1998, deve intendersi riferito alla competenza ed esperienza in strumenti finanziari e non al contenuto della dichiarazione in base alla quale l'investitore può o meno essere classificato come operatore qualificato. (fb) (riproduzione riservata)

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Corte d'Appello di Napoli - Azione revocatoria delle rimesse in conto corrente e mediazione.

Data di riferimento: 
15/07/2010

Corte d'Appello di Napoli, 15 luglio 2010 - Pres. Annunziata - Est. Forgillo.

L'estensibilità del procedimento di mediazione a materia quale quella fallimentare presidiata da rito e regole tendenzialmente incompatibili con la natura del predetto procedimento è dubbia; non rientrano in ogni caso fra le controversie alle quali si applicano le norme sulla mediazione le revocatorie bancarie ex art. 67 l.f.