Mercoledì, Luglio 21 2010
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Tribunale di Monza - Ammissione al concordato preventivo - Revoca - PresuppostiData di riferimento: 21/07/2010Tribunale di Monza, 21 luglio 2010 - Pres. est. Alida Paluchowski. Dal fatto che l'ammissione al concordato preventivo può essere revocata ai sensi dell'art. 173 LF in qualunque momento risulti la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta di concordato, consegue che si può fare senz'altro ricorso allo strumento della revoca dell'ammissione al concordato preventivo in qualunque momento del procedimento, dal decreto di ammissione fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione. (Irma Giovanna Antonini -Riproduzione riservata) Nell'ambito delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, il Tribunale deve valutare i presupposti della procedura in modo oggettivo, effettuando in relazione ad essi una prognosi sulla concreta realizzabilità del piano con un controllo di legalità che non è meramente burocratico ma è decisamente sostanziale. (Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata) Al fine di valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti della procedura di concordato preventivo, il Giudice si basa sulle attestazioni degli esperti e sul parere del commissario. In caso di discrepanze relative alla valutazione dei fatti, non supportate da dati obiettivi, l'opinione professionale dell'esperto equivale a quella del commissario. La minore o maggiore credibilità delle attestazione deriva dall'incontrovertibilità dei dati raccolti, ossia dal fatto che le osservazioni si basino su rilievi oggettivi, che superino le mere opinioni professionali. (Irma Giovanna Antonini -Riproduzione riservata) Key 1
Tribunale di Roma - Fallimento e sospensione dei termini per le vittime dell'usura.Data di riferimento: 21/07/2010Tribunale Roma, 21 luglio 2010 - Pres. Monsurrò - Est. Taurisano. Fallimento - Istruttoria prefallimentare - Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Accesso al fondo vittime per l'usura - Sospensione della procedura fallimentare - Inammissibilità. L'istanza diretta ad ottenere l'accesso al fondo vittime per l'usura chiesta in corso di procedura non determina la sospensione obbligatoria della procedura fallimentare. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani (Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata). Key 1
Corte Cassazione - Il curatore e l'azione di responsabilità contro gli amministratori nelle società a responsabilità limitata..Data di riferimento: 21/07/2010Cassazione civile, sez. I , 21 luglio 2010, n. 17121 - Pres. Carnevale - Est. Nappi. Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Organi - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Disciplina conseguente alla riforma del d.lgs. n. 6 del 2003 - Mancato richiamo alle norme in materia di società per azioni - Effetti sulla legittimazione del curatore - Irrilevanza - Ragioni - Interpretazione conforme alla riformulazione dell'art.146 legge fall. ex d.lgs. n. 5 del 2006. In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.. (massima ufficiale) |
