Giovedì, Luglio 29 2010
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Tribunale di Roma - Concordato preventivo cessione parziale dei beni e pagamento immediato dei creditori privilegiati.Data di riferimento: 29/07/2010
Tribunale di Roma, 29 luglio 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Norelli. Concordato preventivo - Proposta presentata da società - Deliberazione del consiglio di amministrazione - Coincidenza con il contenuto della proposta - Necessità. Concordato preventivo - Cessione dei beni - Cessione contrattuale - Cessione parziale - Esclusione. Concordato preventivo - Creditori privilegiati - Pagamento immediato in denaro - Necessità - Dilazione di pagamento - Esclusione dal voto - Inammissibilità. La norma contenuta nell'articolo 161, comma 4, legge fallimentare, la quale prescrive che la domanda di concordato preventivo presentata dalla società debba essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152, legge fallimentare, deve essere interpretata nel senso che fra la proposta di concordato e la sua deliberazione da parte dell'organo sociale vi debba essere perfetta coincidenza di contenuto. (fb) (riproduzione riservata) La cessione dei beni ai creditori prevista nell'ambito del concordato preventivo, riguarda tutti i beni esistenti nel patrimonio del debitore, così come disposto dall'articolo 160, comma 2, n. 2, della legge fallimentare, nel testo anteriore alla riforma. Ne consegue che, in sede di concordato, non è configurabile una cessione ai creditori di una parte soltanto dei beni, posto che, in tal caso, non potrebbe prodursi l'effetto esdebitatorio del concordato, diversamente da quanto, invece, accade con la cessione contrattuale prevista dall'articolo 1977, codice civile, ove i creditori cessionari hanno facoltà di agire in via esecutiva anche sui beni non ceduti. (fb) (riproduzione riservata) Key 1
Trib. Trapani - Int. fin.- Rifiuto di fornire informazioni e rilevanza del profilo virtuale dell'investitore.Data di riferimento: 29/07/2010Tribunale Trapani, 29 luglio 2010 - Pres. Calvisi - Est. Stramenga. Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Prodotti finanziari con contenuto negoziale autonomo rispetto precontrattuale quadro - Autonomo assolvimento degli obblighi informativi - Necessità. Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Finalità - Dovere dell'intermediario di richiedere notizie circa l'esperienza, situazione finanziaria e obiettivi dell'investitore - Effettuazione di consapevoli e ragionate scelte di investimento e di disinvestimento. Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Rifiuto dell'investitore di fornire notizie attinenti il proprio profilo di rischio - Dovere dell'intermediario di attenersi prudenzialmente al profilo virtuale della categoria dell'investitore. Obbligazioni della Repubblica Argentina - Obbligo dell'intermediario di informazione - Fattispecie - Know your merchandise rule. Gli ordini di acquisto di un prodotto finanziario che abbiano un contenuto negoziale autonomo rispetto al contratto normativo "a monte" (c.d. "contratto quadro") presuppongono un autonomo assolvimento degli obblighi informativi, specie se gli stessi sono stati impartiti a distanza di tempo dalla firma dei contratti quadro. (Massimo Pensabene) (riproduzione riservata) |
