Venerdì, Luglio 9 2010
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Corte d'Appello di Brescia - Stato di insolvenza, rilevanza dei dati dell'attivo e del passivo patrimoniale.Data di riferimento: 09/07/2010Corte d'Appello di Brescia, 9 luglio 2010 - Est. Pianta. Appello - Vizio di motivazione della sentenza di primo grado - Casi di rimessione al primo giudice - Tassatività - Sentenza di fallimento - Motivazione concisa rispondente al modello indicato dal legislatore - Disamina di tutti presupposti necessari alla dichiarazione di fallimento. Fallimento - Accertamento dello stato di insolvenza - Raffronto tra attivo e passivo patrimoniale dell'impresa - Sbilancio negativo - Capacità di soddisfare ugualmente le proprie obbligazioni - Eccedenza di attivo e beni di difficile liquidazione - Presupposto dell'insolvenza - Sussistenza. Fallimento - Accertamento dell'insolvenza - Obbligazioni rilevanti ai fini della pronuncia di fallimento - Crediti contestati - Cognizione in via incidentale delle relative obbligazioni - Ammissibilità. Premesso che ove il giudice dell'appello rilevi un vizio di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito è non può rimetterla al primo giudice - essendo le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'articolo 354, codice di procedura civile riferite solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice - non può ritenersi carente di motivazione la sentenza che, sia pure con quell'esposizione concisa che costituisce il modello cui si ispirano i più recenti interventi del legislatore in tema di processo civile, abbia adeguatamente chiarito sotto quali profili andava riconosciuta la sussistenza dei presupposti tutti, oggettivi e soggettivi, per la dichiarazione di fallimento. (fb) (riproduzione riservata) |
