Mercoledì, Luglio 14 2010
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Corte di Cassazione – Sez. Unite – Mancata contestazione della compensazione ed esperibilità dell’azione revocatoria.Data di riferimento: 14/07/2010Corte di Cassazione - Sez. Unite civili - sentenza n. 16508 del 14.07.2010 Quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validita', la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validita', efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione". (GF - riproduzione riservata) Gli effetti pregiudizievoli per il fallimento, individuabili nella preclusione alla proponibilita' dell'azione revocatoria, saranno eventualmente addebitabili al curatore, ove ne ricorrano le condizioni ed i presupposti, per la mancata formulazione delle eccezioni idonee a contrastare l'assunto (relativo all'esistenza della compensazione) del ricorrente. (GF riproduzione riservata) (Commento alla pronuncia, a cura della dott.ssa Giulia Gabassi, è pubblicato nella rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, fascicolo 2/2011, p. 126-139) Key 1
Corte d'Appello di Torino - Soc. di persone, trasformazione eterogenea ed applicazione dei casi previsti dall'art. 2500 septies.Data di riferimento: 14/07/2010
Corte d'Appello di Torino, 14 luglio 2010 - Pres. Griffey - Est. Laura Caramello. Società di persone - Trasformazione cd. eterogenea - Trasformazione in impresa individuale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie previste dall'art. 2500speties cod. civ. - Interpretazione analogica - Esclusione. La trasformazione eterogenea introdotta con la riforma del diritto societario, la quale consente la trasformazione di società di capitali in enti diversi e viceversa, è attuabile esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 2500 septies, codice civile, ipotesi che non possono essere estese in via analogica ad altre fattispecie. Non può quindi ritenersi ammissibile la trasformazione di una società di persone in un'impresa individuale, alla quale osta, oltre al richiamato dato normativo, la diversa natura della persona giuridica e della persona fisica, così come varie pronunce giurisprudenziali avevano rilevato in epoca precedente alla riforma. (fb) (riproduzione riservata) (Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata). Key 1
Corte App.Torino - Conc.prev.,presentazione di nuova proposta ed unicità della procedura.Contenuto relazione del professionistaData di riferimento: 14/07/2010
Corte d'Appello di Torino, 14 luglio 2010 - Pres. Griffey - Est. Stalla. Concordato preventivo - Presentazione di nuova ed autonoma proposta - Rinuncia alla proposta già pendente - Nuova audizione dell'imprenditore - Esclusione - Unicità della procedura e della valutazione dello stato di insolvenza - Sussistenza. Concordato preventivo - Procedimento - Inammissibilità della proposta - Dichiarazione di fallimento - Diritto alla difesa del debitore - Nuova convocazione - Esclusione. Concordato preventivo - Contenuto della relazione del professionista - Fattibilità del piano - Ambito ed estensione del giudizio del tribunale. Allorché sia già pendente una procedura di concordato non è configurabile un'autonoma domanda successiva che dia luogo ad una nuova e separata procedura che riprenda dal suo inizio con l'audizione del debitore. Con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può, infatti, che essere unico e unica, dunque, la relativa procedura e il suo esito. Deve pertanto escludersi che ove il debitore ammesso al concordato preventivo presenti eventuali proposte di concordato modificative di quella originaria, il tribunale sia tenuto a disporre una nuova audizione dell'imprenditore medesimo. (Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che il tribunale non fosse tenuto a convocare nuovamente il debitore che aveva presentato una nuova domanda di concordato preventivo rinunciando espressamente alla domanda precedentemente proposta ed ancora pendente). (fb) (riproduzione riservata) |
