Venerdì, Luglio 23 2010
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Tribunale di Salerno - Rigetto dell'istanza di fallimento, accoglimento del reclamo e limiti del tribunale.Data di riferimento: 23/07/2010
Tribunale di Salerno, 23 luglio 2010 - Pres. Russo - Rel. Iannicelli. Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclamo - Accoglimento - Obbligo del tribunale di dichiarare il fallimento - Fatti sopravvenuti - Rilevanza - Limiti. Fallimento del socio occulto illimitatamente responsabile - Applicazione del termine annuale di cui all'articolo 147 legge fall. - Esclusione. Nell'ipotesi cui la corte di appello accolga il reclamo previsto dall'articolo 22, legge fallimentare contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento, il tribunale è tenuto a dichiarare il fallimento salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari, posto che la dichiarazione automatica di fallimento è esclusa dall'articolo 22 citato esclusivamente in presenza di fatti sopravvenuti al decreto di rinvio che determinano il venir meno di alcuni presupposti incontestabilmente accertati dal giudice d'impugnazione. (Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto di non poter rimettere in discussione l'accertamento del giudice all'emittente sui presupposti per la dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto). (fb) (riproduzione riservata) Il termine annuale previsto dall'articolo 147, comma 2, legge fallimentare, in base al quale il fallimento del socio illimitatamente responsabile può essere dichiarato solo entro un anno dallo scioglimento del vincolo, non è applicabile alla ipotesi del socio occulto, mancando, in tal caso, le formalità necessarie per rendere noto ai terzi l'evento del quale il termine decorre. (fb) (riproduzione riservata) (Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on line www.ilcaso.it . riproduzione riservata). Key 1
Tribunale di Roma - Concordato preventivo e cessione dei beni alla debitrice.Data di riferimento: 23/07/2010
Tribunale di Roma, 23 luglio 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Norelli. Concordato preventivo - Cessio bonorum - Affidamento delle attività liquidatorie ai legali rappresentanti della società debitrice - Esclusione - Conflitto di interessi - Sussistenza. Nel concordato preventivo con cessione dei beni di una società non è possibile che i beni vengano ceduti agli amministratori o ai liquidatori della debitrice, in quanto la cessio bonorum implica la perdita per il debitore del potere di amministrare e disporre dei beni ceduti e ed anche perché detti soggetti si troverebbero in una situazione di evidente conflitto di interessi. (fb) (riproduzione riservata) (Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata) Key 1
T. Milano- Int. fin.- Polizze index linked e inadeguatezza dell'informazione impartita contestualmente alla sottoscrizione.Data di riferimento: 23/07/2010Tribunale di Milano, 23 luglio 2010 - Pres. Laura Cosentini - Est. Macripò. Segnalazione dell'Avv. Martino Bianchi Polizze index linked - Distribuzione della polizza tramite sportelli bancari - Domanda di risoluzione ed annullamento del contratto - Legittimazione passiva della banca - Esclusione - Domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale e precontrattuale - Legittimazione della banca - Sussistenza. Polizze index linked - Doveri informativi dell'intermediario - Informazione specifica - Necessità - Informazione impartita prima della stipulazione - Tempo sufficiente per effettuare una consapevole scelta di negoziazione - Necessità. Le domande di annullamento e di risoluzione di una polizza index linked emessa da compagnia di assicurazione per il tramite di sportelli bancari devono essere proposte nei confronti della compagnia emittente, mentre contro la banca potranno essere svolte le domande di accertamento della eventuale responsabilità extracontrattuale e precontrattuale per violazione, nel rapporto con il cliente, dei doveri informativi e di buona fede. (fb) (riproduzione riservata) Key 1
Cassazione - Dichiaraz. di fallim., potere di indagine ufficiosa del tribunale vincolato alle allegazioni difensive delle partiData di riferimento: 23/07/2010Cassazione civile, sez. I , 23 luglio 2010, n. 17281 - Pres. Carnevale - Est. Piccininni. Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - In genere - Istruzione probatoria - Poteri d'indagine officiosa spettanti al tribunale - Discrezionalità - Oggetto - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fondamento - Condizioni - Fattispecie regolata dal d.lgs. n. 169 del 2007. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, secondo comma, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo al tribunale, pur dopo l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio e tenuto conto dell'esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, ex art. 15, quarto comma, legge fall., utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore, ex art. 1, secondo comma, lettera b), legge fall., assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 legge fall.; tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito competente circa l'incompletezza del materiale probatorio, l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonchè la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria. (massima ufficiale) Key 1
Corte di Cassazione - Reclamo contro la chiusura del fallimento e decorrenza del termineData di riferimento: 23/07/2010Corte Costituzionale , 23 luglio 2010, n. 279 - Pres. Amirante - Rel. Finocchiaro. Fallimento - Chiusura - Decreto motivato del tribunale - Reclamo - Decorrenza del termine dalla pubblicazione del decreto - Illegittimità costituzionale - Avviso del deposito a mezzo raccomandata - Necessità. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r. d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata). Key 1
Corte di Cassazione - Termine per l’opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amm. e regime transitorio.Data di riferimento: 23/07/2010Cassazione civile, sez. I , 23 luglio 2010, n. 17337 - Pres. Proto - Rel., est. Ceccherini. Opposizione allo stato passivo - Liquidazione coatta amministrativa - Termine per proporre l'opposizione - Regime intermedio ex d.lgs. n. 5 del 2006 - Trenta giorni - Fondamento. Il termine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo, nella liquidazione coatta amministrativa è di trenta giorni, come nella procedura fallimentare, anche nel periodo intermedio di vigenza del d.lgs. n. 5 del 2006, anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n.169 del 2007, dovendosi ritenere, in tale segmento temporale, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, implicitamente abrogato per incompatibilità con il nuovo regime improntato all'omogeneità dei termini per impugnare, il secondo comma dell'art. 209 legge fall., successivamente espressamente espunto dalla disciplina normativa delle procedure concorsuali. (massima ufficiale) |
