Giovedì, Febbraio 2 2012


Mostra solo sentenze del tribunale di:
« precGiovedì, Febbraio 2 2012prox »
Key 1

Tribunale di Foggia - Provvedimenti cautelari ex art. 15 l.f. e applicazione analogica al concordato preventivo.

Data di riferimento: 
02/02/2012

Tribunale Foggia, 02 febbraio 2012 - - Est. Rizzi.

Concordato preventivo - Provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio dell'impresa ex articolo 15 legge fallimentare - Applicazione analogica - Esclusione.

L'adozione di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell'impresa di cui all'articolo 15, legge fallimentare ha la funzione di assicurare la temporanea conservazione del patrimonio dell'impresa in vista del fallimento o del rigetto della relativa istanza e non sono suscettibili di applicazione analogica al procedimento per concordato preventivo. In considerazione di ciò, il fatto che l'impresa cui detti provvedimenti si riferiscono abbia presentato domanda di concordato preventivo avanti ad un determinato tribunale non determina la competenza funzionale di quest'ultimo a conoscere procedimento cautelare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Key 1

Appello l'Aquila - Pagamento parziale con surrogazione in garanzia ipotecaria e patto contrario di cui all'articolo 1205 c.c..

Data di riferimento: 
02/02/2012

Appello L'Aquila, 02 febbraio 2012 - Pres. Pace - Est. D'Orazio.

Surrogazione - Pagamento parziale - Patto contrario di cui all'articolo 1205 c.c. - Opponibilità agli altri creditori in sede di verifica del passivo - Ammissibilità.

Il "patto contrario" previsto dall'articolo 1205 c.c. per l'ipotesi di surrogazione parziale del terzo surrogato nei diritti e nelle garanzie del creditore è opponibile agli altri creditori anche in sede di verifica del passivo. (Fattispecie in tema di surrogazione, regolarmente annotata, in un credito garantito da ipoteca). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Key 1

Tribunale di Brescia - Scioglimento di contratto di leasing tra soggetti in bonis e applicazione del'articolo 72 quater l.f.

Data di riferimento: 
02/02/2012

Tribunale Brescia, 02 febbraio 2012 - - Est. Maria Grazia Cassia.

Locazione finanziaria - Scioglimento del rapporto tra soggetti in bonis - Applicazione della disciplina introdotta all'articolo 72 quater legge fall. - Applicazione della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento - Esclusione.

Qualora le clausole del contratto di locazione finanziaria regolamentino lo scioglimento del rapporto tra soggetti in bonis facendo ricorso al modello introdotto dalla recente riforma della legge fallimentare (art. 72 quater), non vi è motivo per far ricorso alla distinzione tra leasing traslativo e leasing e di godimento elaborata dalla giurisprudenza prima della citata riforma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marzio Remus

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it
- riproduzione riservata)