Mercoledì, Febbraio 29 2012
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Tribunale di Firenze - Concordato preventivo, contenuto e funzione della relazione giurata del professionista.Data di riferimento: 29/02/2012Tribunale Firenze, 29 febbraio 2012 - Pres. Maria Grazia Damonte - Est. Settembre. Fallimento - Verifica del passivo - Omessa formulazione di osservazioni da parte del creditore - Acquiescenza alle conclusioni del curatore - Esclusione. Concordato preventivo - Relazione giurata del professionista di cui all'articolo 160, comma 2, L.F. - Funzione - Illustrazione al debitore ed ai creditori della fattibilità del piano - Individuazione dei beni con cause di prelazione - Accertamento del valore - Comparazione con il trattamento riservato ai creditori preferenziali rispetto alla liquidazione - Necessità - Funzione di garanzia a tutela dei creditori con diritto di prelazione. Il mancato deposito di osservazioni e al piano di riparto e la mancata partecipazione dell'insinuante alla udienza di verifica dei crediti non determinano alcuna acquiescenza alla tesi del curatore, dal momento che l'articolo 95, legge fallimentare parla di "osservazioni" al piano di riparto e non di contestazione formale dello stesso, mentre l'assenza della parte all'udienza di verifica non può comunque comportare l'accettazione delle conclusioni del curatore. Le osservazioni di cui parla l'articolo 95 citato sono dirette a consentire una migliore illustrazione della pretesa dell'insinuante in relazione alla posizione assunta dal curatore nel progetto di stato passivo ma non valgono di certo a costituire un obbligo di contestazione a carico della parte interessata e non possono pertanto comportare preclusioni processuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) |

