Corte di Cassazione – Termine per la notifica del ricorso di fallimento e termine a comparire all’udienza prefallimentare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
01/02/2012

Cassazione civile, Sezioni Unite, 01 febbraio 2012 n.1418 - Dott. Vittoria Presidente - Dott. Di Palma Relatore.

Istanza di fallimento - Decreto fissazione udienza prefallimentare - Notifica a mezzo posta - Giacenza presso l'ufficio postale - Termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza.

Termine a comparire in udienza - Termine dilatorio - Criterio ex art. 155 I° comma c.p.c. - Computo "in avanti" e non "a ritroso". Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, comma 4, l. 20 novembre 1982 n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modifiche, nella l. 14 maggio 2005 n. 80, applicabile alla fattispecie ratione temporis) in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al comma 2 del medesimo art. 8 deve essere qualificato come termine «a decorrenza successiva» e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli «per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza» di cui all'art. 155, comma 5, cit., con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. (Massima ufficiale)

Il termine di cui all'art. 15, comma 3, legge fall. nel testo risultante dall'art. 2, comma 4, d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, ed applicabile alla fattispecie ratione temporis deve essere qualificato come termine dilatorio e «a decorrenza successiva» e computato, secondo il criterio generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., escludendo il giorno iniziale (data di notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell'udienza di comparizione) (Massima ufficiale)

(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini).

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: