Tribunale di Verona - Società a responsabilità limitata ed azione di responsabilità ex art.2394 cc.

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Data di riferimento: 
06/09/2011

Tribunale Verona, 06 settembre 2011 - Pres. Mirenda - Est. Lanni.

Fallimento di società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. - Legittimazione del curatore - Sussistenza.

Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità del socio ex art. 2476, comma 3, c.c. - Litisconsorzio necessario della società.

Direzione e coordinamento di società - Azione del socio ex art. 2497 c.c. per il pregiudizio indiretto alla propria partecipazione - Legittimazione passiva della società controllata - Esclusione.

Direzione e coordinamento di società - Fallimento della società controllata - Azione di responsabilità nei confronti della società controllante e dei suoi amministratori ex art. 2497 c.c. - Legittimazione del socio della società controllata - Sussistenza.

Anche in caso di fallimento della società a responsabilità limitata, la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione ex art. 2394 c.c. spetta esclusivamente al curatore, pur in difetto del richiamo dell'art. 2394 bis c.c. da parte dell'art. 2463 c.c., e ciò in conseguenza del disposto dell'art. 146 L.F., pacificamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata (anche tenuto conto dell'espresso richiamo all'art. 2476 c.c. ivi contenuto). (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

La società è litisconsorte necessario nella causa avente ad oggetto l'azione sociale di responsabilità esercitata dal socio ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. (come espressamente previsto nell'ipotesi, analoga, disciplinata dall'art. 2393 bis c.c., vertendosi in un'ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire, cumulativa e non privativa della legittimazione spettante al titolare del diritto). (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

L'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del secondo e del terzo comma dell'art. 2497 c.c. induce a ritenere che non sussiste la legittimazione passiva della società controllata, in relazione all'azione prevista dall'art. 2497 c.c., con la quale il socio della società controllata fa valere il pregiudizio indiretto alla propria partecipazione nei confronti della società controllante e dei suoi amministratori. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

La legittimazione del socio della società controllata all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti della società controllante e dei suoi amministratori, ai sensi dell'art. 2497 c.c., non può essere esclusa in conseguenza del fallimento della società controllata, in quanto l'ultimo comma dell'art. 2497 si limita a trasferire al curatore l'azione di responsabilità dei creditori nei confronti della società controllante (azione considerata dal terzo comma della norma stessa e riconducibile ad un'estensione soggettiva dell'azione di cui all'art. 2394 c.c.), ma non anche quella dei soci. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: