Tribunale di Vicenza - Conto corrente, opponibilità e computabilità della data certa anteriore al fallimento

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Data di riferimento: 
23/07/2012

Tribunale Vicenza, 23 luglio 2012 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Fallimento - Stato Passivo - Opposizione - Data certa - Interessi ultralegali - Calcolo - Criteri - Data computabile.

Fallimento - Stato Passivo - Opposizione - Data certa e computabile - Contratto di c/c - Produzione in giudizio - Idoneità.

Fallimento - Stato Passivo - Opposizione - Domande riconvenzionali - Inammissibilità.

Per l'opponibilità del contratto di c/c alla procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la data deve essere non solo certa, ma anche computabile, onde poter stabilire il momento a partire dal quale può essere calcolato l'interesse convenzionale ultralegale, ai sensi dell'art. 1284, co. 3, c.c.. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Se il contratto non è sottoscritto dalla Banca, esso prende data, certa e computabile, dalla sua produzione in giudizio ad opera della stessa Banca, sicché è solo da questa data (in quanto anteriore al fallimento) che si computano gli interessi al tasso ultralegale, salvo che la controparte della Banca, unica ad aver sottoscritto il contratto, non sia deceduta prima della produzione in giudizio del medesimo. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non sono ammesse le domande riconvenzionali del curatore. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: