Tribunale di Vicenza - Leasing, credito del concedente per interessi non ancora scaduti e indennità risarcitorie.

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Data di riferimento: 
26/09/2012

Tribunale Vicenza, 26 settembre 2012 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione -Leasing - Scioglimento - Restituzione del bene - Riallocazione - Differenze di realizzo - Disciplina - Ammissione al passivo ultratardiva - Interessi ed altre indennità risarcitorie successive allo scioglimento - Non spettanza - Salva specifica approvazione - Clausole vessatorie (artt. 72, 72quater l.f.; artt. 1341, 1342 c.c.).

Il concedente del leasing ha diritto di recuperare l'intero finanziamento in linea capitale (o valore del bene), per cui, restituito il bene, e soltanto dopo la sua vendita o diversa collocazione a valori di mercato, dovrà riversare al curatore l'eventuale maggior realizzo, o si potrà insinuare al passivo (eventualmente con domanda ultratardiva giustificata) per l'eventuale minor somma ottenuta, ivi compresi gli interessi già scaduti e spese, ma non gli interessi non ancora scaduti e le eventuali indennità risarcitorie, se le relative clausole, in quanto vessatorie, non siano state specificamente approvate per iscritto, e con data certa anteriore al fallimento. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: