Trib. di Bolzano - Conc. preventivo, azione cautelare per il rilascio di immobile in leasing e divieto di cui all'art.168 L.F..

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Data di riferimento: 
22/03/2013

Tribunale Bolzano, 22 marzo 2013 - - .

Leasing - Concordato preventivo "in bianco" dell'utilizzatore - Risoluzione del contratto ed azione esecutiva di riconsegna del bene da parte della società di leasing - Legittimità.

L'azione cautelare tesa al rilascio dell'immobile in leasing proposta dopo la risoluzione del contratto non urta contro il disposto dell'art. 168 L.F. (nella versione novellata dal D.L. 22 giugno 2012), il quale vieta di instaurare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. L'azione in questione non incide, infatti, sul patrimonio del debitore poiché il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria è di proprietà della concedente, mentre l'utilizzatore è titolare esclusivamente di un diritto personale di godimento. (Vittorio Versace) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Vittorio Versace

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: