Tribunale di Udine – Ammissione al passivo del diritto di ipoteca su un bene del fallito a garanzia del debito del terzo e stato passivo come unitario strumento di accertamento.

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Data di riferimento: 
24/05/2013

Tribunale di Udine, sez. II civ., 24 maggio 2013 – Pres. Bottan, Giud. est. Pellizzoni.

 

Stato passivo - Art. 52 l. fall. - Crediti - Diritti reali e personali - Ipoteche iscritte sui beni del fallito a garanzia di debiti di terzi.

 

Ai sensi dell’art. 52 l. fall., nell’attuale formulazione, devono essere sottoposti al procedimento di verifica dello stato passivo non solo i crediti vantati nei confronti dell’imprenditore fallito, ma anche ogni diritto reale e personale, mobiliare e immobiliare che un creditore vanti su un bene del fallito: rientrano certamente in tale categoria anche le ipoteche iscritte sui beni del fallito a garanzia di un debito di un terzo, trattandosi di un diritto reale di garanzia, dato che altrimenti, verificatosi l’effetto purgativo derivante dalla vendita del bene all’incanto e alla cancellazione dell’ipoteca da parte del giudice delegato, il creditore ipotecario non potrebbe poi partecipare al soddisfacimento del proprio credito in sede di riparto dell’attivo. Lo stato passivo, infatti, si configura come un unitario strumento di accertamento delle pretese dei terzi verso il patrimonio fallimentare: ne consegue che i diritti reali di garanzia iscritti sui beni del fallito a favore di terzi non si sottraggono a tale regime, non essendovi più eccezioni alla regola del concorso, neppure per i crediti derivanti da mutui fondiari, che devono sottostare alla medesima procedura, pur mantenendo il privilegio processuale relativo alla vendita all’asta  (salvo i limitati casi di cui agli artt. 87 bis e 104 ter, co. 7, l. fall.). Ciò è confermato anche da quanto disposto dall’art. 92 l.fall., secondo cui il curatore deve comunicare l’avviso “ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito” e quindi non esclude affatto i titolari di diritti reali di garanzia per debiti altrui, ma anzi conferma che gli avvisi vanno inviati a tutti i titolari di diritti reali, per consentirne la partecipazione al concorso e ai riparti, anche limitatamente ad un solo bene. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: