Tribunale di Pistoia - Scioglimento dei contratti pendenti parte integrante del piano e limiti al controllo autorizzativo del tribunale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/07/2013

Tribunale Pistoia 09 luglio 2013 - - Pres. Est. D’Amora.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Natura dell'accertamento del tribunale. Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Aspetto integrante della proposta e del piano soggetto al consenso dei creditori ed all'omologa. Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Richiesta necessariamente contenuta nel ricorso. Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Questione di convenienza rimessa ai creditori nell'ambito della più ampia valutazione della proposta. Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Quantificazione dell'indennizzo spettante al contraente in bonis - Competenza del giudice ordinario - Intervento del giudice delegato in via provvisoria ai sensi dell'articolo 176, comma 1, L.F. Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Facoltà del contraente in bonis di proporre opposizione - Oggetto dell'opposizione.

Al tribunale che sia richiesto dell'autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione prevista dall'articolo 169 bis L.F., una volta eseguito uno scrutinio di legittimità in ordine ai presupposti di accesso all'istituto (scrutinio che si articola nella qualificazione del rapporto come contratto effettivamente in corso di esecuzione) non compete nessun accertamento di merito, salvo quello relativo alla funzionalità dello scioglimento con il piano concordatario che, a ben vedere, si risolve nella mera verifica di non contraddizione del piano in generale con la parte relativa allo scioglimento dei contratti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)Lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. costituisce un aspetto integrante e qualificante della proposta e del piano di concordato che, secondo le regole generali, acquista efficacia non tramite una manifestazione di volontà del debitore sia pur autorizzato dal tribunale o dal giudice delegato, ma a seguito del raggiunto consenso della maggioranza qualificata dei creditori e della successiva omologa. Pertanto, ove il concordato non giunga alla sua fisiologica conclusione (rinuncia alla domanda, revoca o mancato omologazione del concordato) nessuna alterazione definitiva dello statuto del contraente in bonis si sarà verificata. L'autorizzazione, dunque, non determina di per sé l'effetto sostanziale del definitivo scioglimento del contratto, ma solo quello procedimentale di consentire al proponente di presentare ai creditori una proposta e un piano che lo prevedano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) La lettera della norma contenuta nell'articolo 169 bis L.F. ("il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161") non lascia adito a dubbi sul fatto che, quand'anche la richiesta di scioglimento sia rivolta al giudice delegato, essa deve essere contenuta nel ricorso perché si realizzi la fattispecie normativamente prevista, per cui non di richiesta successiva si tratta, ma di richiesta attuale di autorizzazione successiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Lo scioglimento o la prosecuzione del contratto pendente prevista dall'articolo 169 bis L.F. integra anche una questione di convenienza, come tale rimessa ai creditori nell'ambito della più ampia valutazione della proposta concordataria, diritto, questo, che non può essere espropriato senza negare la funzione stessa del concordato preventivo. Ne consegue che il luogo deputato a valutare se sia conveniente una prospettiva concordataria con lo scioglimento dei contratti o un'alternativa ove nel patrimonio del debitore sia ancora presente un rapporto contrattuale altrimenti destinato alla risoluzione, non può che essere quello dell'approvazione del concordato mediante il conseguimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 L.F. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)La controversia sulla quantificazione dell'indennizzo spettante al contraente in bonis ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. deve essere risolta nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione, potendo il giudice delegato intervenire in via provvisoria soltanto nei limiti e per gli effetti di cui all'articolo 176, comma 1, L.F. ammettendo in tutto o in parte il credito contestato ai soli fini del voto per il calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi la pronuncia definitiva sulla sussistenza del credito stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)Il contraente in bonis che subisca gli effetti della sospensione o dello scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. ha facoltà di proporre opposizione all'omologa del concordato, con la precisazione che l'opposizione non potrà riguardare intervenuto scioglimento del rapporto e neppure la quantificazione dell'indennizzo, fatto salvo il profilo previsto dall'articolo 176, comma 2, L.F. in base al quale i creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione Avv.Tommaso Stanghellini      

 

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

                                                                                      

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon TRibunale di Pistoia 9 luglio 2013.pdf1.1 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]