Tribunale di Monza - La sospensione feriale dei termini non è applicabile al concordato con riserva in considerazione delle gravi limitazioni imposte ai creditori.

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Data di riferimento: 
06/08/2013

Tribunale Monza 06 agosto 2013 - Pres. Caterina Giovanetti - Est. Francesca Saioni.

Concordato preventivo con riserva - Termine concesso dal tribunale per il deposito del piano e della documentazione - Sospensione feriale dei termini - Non applicabilità.

La sospensione feriale dei termini non è applicabile al termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, commi 6 e 10, L.F., in ragione del fatto che le limitazioni all'esercizio dei diritti ed alle facoltà di autotutela dei creditori imposte dal legislatore come effetto della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 168 L.F. sono anche di carattere sostanziale ed assai gravi e pregnanti ed altresì in quanto l'applicazione della sospensione feriale dei termini si tradurrebbe nella dilatazione di termini che il legislatore ha stabilito come massimi e non ulteriormente prorogabili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Gianpaolo Di Pietto

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]