Tribunale di Pesaro - Non è omologabile il concordato preventivo ove siano stati pagati crediti anteriori senza autorizzazione.

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Data di riferimento: 
26/07/2013

Tribunale Pesaro 26 luglio 2013 - Pres. Nitri - Est. Storti.

Concordato preventivo - Pagamento non autorizzato di crediti anteriori al deposito della domanda - Violazione rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 173 L.F. - Omologazione - Esclusione.

Non è omologabile il concordato preventivo laddove siano stati effettuati pagamenti di crediti anteriori alla presentazione della domanda senza l'autorizzazione del tribunale o del giudice delegato. La violazione in questione rientra nelle previsioni di cui all'articolo 173 L.F., norma che sanziona una serie di condotte accomunate dall'abuso del diritto da parte dell'imprenditore, posto che il pagamento dei crediti anteriori alla presentazione della domanda costituisce un atto idoneo a frodare le ragioni della massa soddisfacendo alcuni creditori a discapito di altri, con conseguente "uso abusivo e distorto degli effetti protettivi del deposito della domanda di cui all'articolo 161, comma 6, L.F., in quanto il divieto di azioni esecutive e cautelari per il tempo necessario per la preparazione di un piano ragionevole e fattibile viene in realtà asservito allo scopo di consentire all'imprenditore di scegliere a suo piacimento quali creditori soddisfare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) 

Segnalazione dell'Avv. Arturo Pardi

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

                                                    

                                             

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]