Tribunale di Terni - Concordato con riserva: il termine concesso non può essere prorogato una seconda volta.

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Data di riferimento: 
16/09/2013

Tribunale Terni 16 settembre 2013 - - Pres., est. Paola Vella.

Concordato con riserva - Termine di cui all'articolo 161, comma 6, L.F. - Ammissibilità di una seconda proroga - Fattispecie - Esclusione.

Il termine concesso ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. per il deposito della documentazione e del piano di concordato preventivo non può essere prorogato una seconda volta qualora sia già stata concessa una prima proroga nella misura massima prevista e ciò anche se il termine così complessivamente concesso non superi la misura massima accordabile (gg. 120 + 60). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]