Tribunale di Mantova - Concordato misto, liquidatorio e con continuità aziendale: individuazione della disciplina applicabile.

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Data di riferimento: 
19/09/2013

Tribunale Mantova 19 settembre 2013 - Pres. Alfani - Est. Laura De Simone.

Concordato con continuità aziendale - Affitto di azienda in esercizio antecedente alla domanda di concordato - Prosecuzione dell'attività per mezzo della cessione dell'azienda - Fattispecie di cui all'articolo 186 bis L.F. - Sussistenza.Concordato preventivo - Concordato misto, liquidatorio e con continuità aziendale - Disciplina applicabile al caso concreto - Criterio della prevalenza delle operazioni di dismissione rispetto al valore dell'azienda in esercizio.

Può rientrare nella previsione dell’art. 186 bis L.F. l’ipotesi in cui prima della presentazione della domanda di concordato la proponente abbia affittato l’azienda in esercizio, contemplando nel piano la prosecuzione dell’attività per mezzo della cessione dell’azienda. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)In ipotesi di concordato misto, in parte liquidatorio ed in parte con continuità aziendale, per individuare le norme da applicare nel caso concreto occorre verificare se le operazioni di dismissione previste, ulteriori rispetto all’eventuale cessione dell’azienda in esercizio, siano o meno prevalenti, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto al valore azienda che permane in esercizio, quand’anche per mezzo di cessione a terzi. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]