Tribunale di Mantova - Locazione finanziaria risolta prima della dichiarazione di fallimento e applicazione dell'articolo 1526 c.c..

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Data di riferimento: 
26/09/2013

Tribunale Mantova 26 settembre 2013 - - Est. Benatti.

Locazione finanziaria - Contratto risolto prima della dichiarazione di fallimento - Disciplina applicabile - Leasing traslativo - Applicazione dell'articolo 1526 c.c..

Alle ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento non è applicabile in via analogica la disciplina di cui all'articolo 72 quater L.F., ma, in presenza di leasing c.d. traslativo, l'articolo 1526 c.c., il quale, in tema di vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, prevede la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Rag. Bruno Lanzoni

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: