Tribunale di Udine – Concordato con riserva – Sospensione dei contratti in corso e convocazione del contraente in bonis.

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Data di riferimento: 
25/09/2013

Tribunale Udine 25 settembre 2013 - Pres. Alessandra Bottan - Est. Zuliani.

 

 Concordato preventivo con riserva - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Ammissibilità.

 

Concordato preventivo - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione -

Audizione del contraente in bonis - Obbligatorietà - Esclusione in caso di urgenza della decisione. 

 

 

Non vi sono incompatibilità tra l’applicazione dell’art. 169bis legge fall. e la presentazione di una domanda di concordato prenotativa, qualora il ricorso contenga elementi di fatto e di diritto sufficienti a consentire al tribunale di apprezzare l’utilità della richiesta di sospensione dei contratti rispetto alla definizione della proposta e alla realizzazione del piano in corso di formazione. (Nel caso specifico la “sospensione del contratto” di cui al citato art. 169bis legge fall. è stata ritenuta uno strumento idoneo ad evitare, per il periodo della sua vigenza, la risoluzione di contratti di locazione che non fossero già stati risolti in precedenza e ciò fino alla cessione del ramo d’azienda). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Laddove la previa audizione dei contraenti in bonis, che non è espressamente prescritta dalla norma, sia di fatto impraticabile, in tempi compatibili con l’urgenza della decisione da assumere, stanti il gran numero di controparti coinvolte, non è necessaria la convocazione (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]