Tribunale di Napoli - Concordato preventivo - Copertura delle perdite di bilancio con l’utilizzazione della sopravvenienza attiva generata dalla falcidia concordataria.

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Data di riferimento: 
20/09/2013

Tribunale Napoli 20 settembre 2013 - - Pres., est. Del Franco.

 

Concordato preventivo – Copertura delle perdite di bilancio con l’utilizzazione della sopravvenienza attiva generata dalla falcidia concordataria – Inammissibilità.

 

L’attuazione concreta del piano concordatario deve prescindere dagli effetti costitutivi derivanti dal decreto di omologa del concordato preventivo, in quanto il voto dei creditori, che precede la stessa omologa, deve poter riguardare la fattibilità di un piano che abbia ad oggetto elementi finanziari attuativi che devono necessariamente rientrare nella disponibilità (diretta o indiretta) del proponente e quindi tale fattibilità non può tanto meno essere collegata ad un effetto giuridico (riduzione dei debiti) tipico del decreto finale di omologa per cui la copertura delle perdite di bilancio della società proponente attraverso l’utilizzazione della sopravvenienza attiva generata dall’accettazione della falcidia concordataria non può costituire oggetto del piano finanziario concordatario. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]