Corte d’Appello di Napoli – Reclamo avverso il decreto di omologazione o rigetto del concordato preventivo

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Data di riferimento: 
06/08/2013

Reclamo ex art. 183 l.f.

 

Corte d’Appello di Napoli, 6 agosto 2013 – Pres. Frallicciardi, Est. Celentano. 

 

Concordato preventivo – Decreto di omologazione o di rigetto del concordato – Reclamo ex art. 183 LF – Interpretazione – Analogia con l’art. 742 bis c.p.c. – Reclamo camerale ex art. 739 c.p.c. – Termine perentorio di dieci giorni dalla notifica. 

 

Concordato preventivo – Decreto di omologazione o di rigetto del concordato – Reclamo ex art. 183 LF – Legittimazione passiva – Debitore – Commissario giudiziale – Soggetti che hanno proposto opposizione all’omologazione costituendosi formalmente – Sussistenza. 

 

Concordato preventivo – Decreto di omologazione o di rigetto del concordato – Reclamo ex art. 183 LF – Interesse ex art. 100 c.p.c. – Pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato – Sussistenza – Convenienza economica dell’azione giudiziale – Insussistenza.  

 

Concordato preventivo – Istanza – Valutazione del tribunale – Sussistenza dei presupposti di ammissibilità e regolarità della procedura – Limiti – Giudicato interno – Sussistenza. 

 

Concordato preventivo – Creditori non ammessi o ammessi per un importo inferiore – Contestazione dell’esclusione prima della chiusura dell’adunanza dei creditori – Obbligo – Insussistenza. 

 

Concordato preventivo – Art. 176, comma 2, LF – Creditori esclusi – Opposizione all’esclusione in sede di omologazione del concordato – Legittimazione – Ove la loro ammissione influenza la formazione delle maggioranze – Sussistenza. 

 

Concordato preventivo – Omologazione del concordato – Provvedimenti di ammissione e di esclusione dei creditori – Riesame d’ufficio ai fini del voto e del computo delle maggioranze – Obbligo – Sussistenza anche in assenza di opposizioni.

 

 

Limitandosi l’art. 183, comma 1, LF a prevedere che contro il decreto del tribunale con cui sia stato omologato un concordato preventivo in assenza di opposizioni o sia stata rigettata l’istanza di omologazione “può essere proposto reclamo alla Corte d’appello, la quale pronuncia in camera di consiglio”, senza specificare i termini e le forme di tale reclamo, deve ritenersi che il modello procedimentale cui fare riferimento per colmare tale lacuna, almeno in tutti i casi in cui contestualmente al decreto di rigetto dell’istanza di omologazione del concordato preventivo non sia stata emessa sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, sia – giusto quanto disposto dall’art. 742 bis c.p.c. – quello previsto per la generalità dei reclami camerali dall’art. 739 c.p.c.Il che significa che, almeno in questi casi, anche il reclamo di cui all’art. 183, comma 1, LF deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del decreto del tribunale (contra: Cass., sent. 19 marzo 2012, n. 4304, ha invece affermato che il suddetto reclamo va proposto nel termine di trenta giorni, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo possa essere impugnata anche l’eventuale sentenza dichiarativa di fallimento impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di reputare applicabile il medesimo termine previsto dall’art. 18 LF). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata) 

 

La legittimazione passiva nel procedimento riguardante il reclamo di cui all’art. 183, comma 1, LF promosso dall’unico creditore dissenziente che si sia opposto all’omologazione del concordato preventivo spetta, oltre che al debitore e al commissario giudiziale (parte, in senso formale, necessaria di tutti i giudizi concernenti il concordato come tutore degli interessi indistinti dell’intero ceto creditorio), soltanto agli altri soggetti che si siano opposti all’omologazione costituendosi formalmente nel relativo procedimento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata) 

 

Il principio dettato dall’art. 100 c.p.c. vale certamente anche per le impugnazioni (e dunque per il reclamo di cui all’art. 183 LF) e impone che chiunque impugni un provvedimento giurisdizionale abbia un interesse personale, concreto, attuale e meritevole di tutela giuridica a vedere accolta la propria impugnazione, che va apprezzato considerando, sotto il profilo pratico-sostanziale e non sotto quello teorico-formale, il pregiudizio derivante all’impugnante dal provvedimento impugnato e l’utilità che potrebbe derivare al medesimo impugnante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione. Tale interesse non va evidentemente confuso con la convenienza economica dell’azione giudiziale e/o del suo esito, che postula una valutazione comparativa tra quel risultato e i costi e, più in generale le disutilità correlate al suo conseguimento che il giudice non può mai, in linea di principio, compiere, se non in casi eccezionali come quello previsto dall’art. 180, comma 4, LF. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata) 

 

Se non può negarsi che, in linea di principio, il tribunale investito della richiesta di omologazione di un concordato preventivo deve, anche d’ufficio, verificare la sussistenza di tutte le condizioni per l’emanazione del provvedimento richiestogli e, in particolare, dei presupposti di ammissibilità della domanda e della proposta di concordato e la regolarità dello svolgimento della procedura, è altresì evidente che questa verifica deve essere condotta nei limiti segnati dal necessario rispetto del giudicato (c.d. interno) eventualmente formatosi nell’ambito del medesimo procedimento sulla sentenza con cui la Corte d’appello abbia revocato il fallimento del debitore (solo od anche) a causa di vizi concernenti la dichiarazione dell’inammissibilità della proposta di concordato preventivo dallo stesso debitore presentata. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata) 

 

Non vi è alcuna norma che imponga ai creditori non ammessi – ovvero ammessi per un importo inferiore a quello da loro vantato – nell’elenco dei creditori presentato dal debitore che abbia proposto il concordato, come eventualmente rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell’art. 171, comma 1, LF, di contestare tale indicazione prima della chiusura dell’adunanza dei creditori. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata) 

 

L’art. 176, comma 2, LF consente espressamente ai creditori esclusi – evidentemente dal giudice delegato – dal voto e dal calcolo delle maggioranze necessarie ai fini dell’approvazione del concordato di opporsi a tale esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata) 

 

Il tribunale deve, in sede di omologazione, riesaminare d’ufficio i provvedimenti di ammissione e di esclusione dei creditori adottati dal giudice delegato ai soli fini del voto e del computo delle maggioranze, anche in assenza di opposizioni in proposito. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]