Tribunale di Patti – Legittimazione del curatore, opposizione allo stato passivo, garanzia ipotecaria.

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Data di riferimento: 
13/09/2010

Tribunale di Patti, 13 settembre 2010 – Pres. dott. Lanza, rel. dott. Saija

 

Opposizione allo stato passivo – Notifica – Fallimento della società e del socio – Unica copia.

Stato passivo – Ipoteca – Nota di iscrizione – Produzione – Necessità – Opposizione ex art. 98.

Conservazione della documentazione contabile – Prova del credito.

 

 

Nel caso di cui all'art. 148 l. fall., il curatore assume da solo la rappresentanza dei fallimenti riguardanti la società e le persone dei soli illimitatamente responsabili e l'opposizione proposta nei suoi confronti non è soggetta al principio della notifica di tante copie dell'atto d'impugnazione quante sono le parti cui l'atto è destinato, dovendosi ritenere che, nel detto caso, il soggetto destinatario sia unico pur rivestendo la rappresentanza di più soggetti. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Al fine di vedere ammesso il proprio credito in via privilegiata in forza di una garanzia ipotecaria, il creditore che chiede l’ammissione non può limitarsi a produrre il contratto nel quale trova la sua fonte il diritto reale di garanzia, ma deve esibire anche la nota di iscrizione. È sufficiente, tuttavia, che la nota di iscrizione venga prodotta in sede di opposizione allo stato passivo. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

L’art. 2220 c.c. stabilisce che l’imprenditore commerciale non è obbligato a conservare la documentazione contabile per un periodo eccedente i dieci anni dall’ultima operazione: tale norma, tuttavia, non può essere invocata onde esimersi dal fornire in giudizio la prova del proprio credito. (Nel caso di specie, trattandosi di mutuo, al fine di calcolare la quota interessi anche per determinare l’esatto ammontare del credito da ammettere allo stato passivo in via privilegiata, il tribunale ha giudicato che fosse onere del creditore produrre il piano di ammortamento originario, benché si trattasse di documentazione anteriore ai dieci anni). (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]