Tribunale di Mantova – Concordato preventivo: la scelta del liquidatore da parte del proponente è vincolante per il tribunale solo se il soggetto designato rispetta i requisiti di cui all’art. 28, u.c., l.f.

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Data di riferimento: 
03/10/2013

Tribunale di Mantova, 3 ottobre 2013 – Pres. dott. Alfani, rel. dott.ssa De Simone.

 

Concordato preventivo – Liquidatore – Scelta affidata al proponente – Requisiti di cui all’art. 28 l.f.

 

Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, la scelta della persona che deve rivestire il ruolo di liquidatore è di norma rimessa alla discrezionalità del proponente, vincolante per il tribunale. Tale scelta, tuttavia, non può vincolare il tribunale nell’ipotesi in cui la persona designata dal proponente non rivesta i requisiti di cui all’art. 28, u.c., l.f., come richiamato dall’art. 182 l.f. (Nel caso di specie, il tribunale non ha confermato la scelta effettuata dal proponente, in forza della quale il liquidatore designato era anche creditore della società, regolarmente ammesso al voto). (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]