Tribunale di Siracusa – Regolarità contributiva, mancanza del D.U.R.C. in caso di sospensione dei pagamenti lesivi della par condicio creditorum

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Data di riferimento: 
02/10/2013

Tribunale di Siracusa, 2 ottobre 2013 – Pres. Alì, Est. Cassaniti.

 

 

Concordato preventivo – Attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – Sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni normative – Sospensione dei pagamenti per lesione della par condicio creditorum – Riscossione del credito.


 

Concordato preventivo – Termine di cinque anni per la liquidazione dei beni – Voto dei creditori.

 

 

La regolarità contributiva ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b, D.M. 279/2007,  pur in mancanza dell’attestazione rilasciata da parte degli istituti previdenziali (D.U.R.C.), sussiste anche in caso di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative e, quindi, anche nel caso di sospensione derivante dall’applicazione del divieto di pagamenti lesivi della par condicio creditorum ai sensi degli articoli 167, 168 e 184 L.F. Ciò consente alla procedura di incassare i crediti vantati per appalti di opere pubbliche, di forniture e servizi nonostante il mancato rilascio dello stesso, essendo invero contrario alla normativa un pagamento diretto dai creditori della procedura agli enti previdenziali, in evidente contrasto con le regole del concorso. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Deve essere sempre approvata dai creditori la previsione di un termine di cinque anni per la liquidazione dei beni. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]