Tribunale di Mantova – Concordato preventivo e attestazione del professionista.

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Data di riferimento: 
17/10/2013

Tribunale di Mantova, 17 ottobre 2013 – Pres. Dott. Alfani, rel. Dott.ssa De Simone.

Concordato preventivo – Attestazione del professionista – Fattibilità del piano.

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Attestazione del professionista – Oggetto.

Ove la proposta di concordato e l’allegato piano prevedano la cessione dell’azienda ad altra impresa che ne è già affittuaria, il professionista che attesta la fattibilità del piano, in cui la maggior parte delle liquidità derivano dagli apporti di capitale di un’altra società, deve assumersi la responsabilità di controllare la correttezza e serietà delle valutazioni effettuate nel piano industriale di quest’altra società per verificare la fondatezza dei presumibili ricavi e costi. Non è possibile, invece, subordinare l’attestazione di fattibilità all’avverarsi di situazioni incerte, perché nella sostanza questo equivale a non attestare alcunché circa la probabilità di riuscita del piano. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Ove sia proposto un concordato con continuità aziendale, il professionista deve predisporre una relazione che contenga sia le attestazioni di cui all’art. 161, 3° co. l.f., sia quella di cui all’art. 186bis, 2° co. lett. B) l.f., essendo invero del tutto incoerente con lo spirito della nuova procedura di concordato che un professionista attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano e un altro, dando per presupposto l’accertamento del primo, attesti che la prosecuzione dell’attività prevista nel piano è funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]