Corte d’Appello di Genova – Sospensione della esecutività della sentenza di fallimento e del decreto di omologa del concordato preventivo (esclusione).

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Data di riferimento: 
14/11/2013

Reclamo ex art. 183 l.f.

 

Corte d’Appello di Genova, 14 novembre 2013 – Pres. Bonavia, Est. Cardino.

  Concordato preventivo – Art. 19, comma 1, L.F. in tema di fallimento – Norma analoga applicabile al concordato preventivo – Inesistenza.

 Sentenza dichiarativa di fallimento – Decreto di omologa del concordato preventivo – Esecutività – Sospensione – Esclusione.

  

In tema di concordato preventivo non esistono norme paragonabili all’art. 19, comma 1, L.F., che prevede, in tema di fallimento, la sospensione della liquidazione dell’attivo qualora penda reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

L’esecutività della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell’art. 16, ultimo comma, L.F. non è suscettibile di sospensione, nemmeno in virtù del rimedio generale ex art. 351 c.p.c., poiché i suoi effetti, in considerazione dell’essenza e della finalità della procedura fallimentare, possono essere rimossi soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l’opposizione, revoca il fallimento. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riferimento al decreto di omologa del concordato preventivo, la cui esecutività parimenti non è suscettibile di sospensione. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]