Corte d’Appello di Trieste – Nullità del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. per mancanza di “meritevolezza”.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/12/2013

Reclamo ex art. 18 l.f.

 

Corte d’Appello di Trieste, 19 dicembre 2013 – Pres. dott. Drigani, rel. dott.ssa Mulloni.

 

Fallimento – Concordato preventivo – Atto di destinazione ex art. 2645ter c.c. – Mancanza di meritevolezza dell’interesse perseguito – Assenza di causa – Nullità. 

 

Per la valutazione di “meritevolezza” dell’interesse di cui all’art. 2645 ter c.c. non è sufficiente che lo scopo dell’atto di destinazione sia meramente lecito, ma è invece necessaria una comparazione tra l’interesse, sacrificato, dei creditori generali e l’interesse realizzato con l’atto di destinazione. Ove, peraltro, manchi la “meritevolezza” ciò comporta la mancanza di causa dell’atto, con conseguente sua nullità ex art. 1418 c.c., rilevabile d’ufficio dal giudice ex art. 1421 c.c. (Nel caso di specie la Corte d’Appello ha confermato la pronuncia di nullità di cui in primo grado – cui era seguita l’inammissibilità della proposta concordataria e la dichiarazione di fallimento – dell’atto di destinazione con cui l’imprenditore in crisi aveva segregato le proprietà dell’impresa favore dei soli creditori risultanti dalle scritture contabili, impedendo loro di procacciarsi cause legittime di prelazione in deroga a quanto previsto dall’art. 2741 c.c.). (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

[Conferma Tribunale di Udine 5 luglio 2013, in https://www.unijuris.it/node/2041 ]

 Provvedimento segnalato dall'avv. Nicola Bergianti

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]