Tribunale di Bari – Sospensione dell’esecuzione a seguito di ammissione al concordato preventivo. Credito fondiario.

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Data di riferimento: 
18/11/2013

Tribunale di Bari, 18 novembre 2013 – Est. Magaletti.

 

 

Concordato preventivo – Improseguibilità dell’esecuzione – Sospensione del processo esecutivo pendente – Mancata omologa della domanda di concordato – Possibilità di prosecuzione dell’azione esecutiva. 

 

Sospensione del processo esecutivo – Custodia dei beni pignorati – Nomina del custode giudiziario – Richiesta di revoca del custode da parte del debitore – Ammissibilità per fondati motivi.

 

Credito fondiario – Privilegio processuale – Concordato preventivo – Divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali – Inderogabilità.

 

 

È ammissibile l’istanza di revoca del provvedimento che dichiara l’improseguibilità dell’esecuzione a seguito della richiesta di ammissione al concordato preventivo, poiché non si tratta di un’ipotesi di estinzione della procedura esecutiva, bensì di una sua sospensione fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla domanda di concordato che, ove non omologato, consente al creditore procedente di proseguire l’azione esecutiva individuale per il venir meno della causa di improseguibilità. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

In pendenza di una causa di sospensione della procedura esecutiva permane la necessità di custodire il compendio pignorato, salva la possibilità da parte del debitore di richiedere la revoca della nomina del custode giudiziario in presenza di fondati motivi. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Il privilegio processuale riconosciuto dalla legge al titolare del credito fondiario (art. 41, d.lgs. 385/1993) non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo. Infatti, la disposizione dettata dall’art. 168 L.F., nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo, non contempla deroghe, a differenza dell’art. 51 L.F. che, nel prevedere analogo divieto quanto ai beni compresi nel fallimento, fa salve le diverse disposizioni di legge. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]