Tribunale di Terni – Concordato preventivo con riserva e applicabilità della disciplina relativa ai contratti in corso di esecuzione.

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Data di riferimento: 
27/12/2013

Tribunale di Terni, 27 dicembre 2013 – Pres. Lanzellotto, Rel. Vella.

 

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Applicazione dell’art. 169-bis l. fall al concordato con riserva – Ratio della disciplina ex art. 169-bis – Favor per il debitore.

 

Concordato preventivo con riserva – Esito anomalo – Conseguenze dello scioglimento o della sospensione del contratto – Caducazione ex tunc degli effetti prenotativi e protettivi – Riespansione del diritto risarcitorio del contraente in regime di “prededuzione di fatto”.

 

Concordato preventivo – Contratto di leasing – Effetti dello scioglimento – Pagamento concorsuale dei canoni scaduti e dell’indennizzo – Decorrenza dalla richiesta di autorizzazione.

 

 

La disciplina relativa ai contratti in corso di esecuzione di cui all’art. 169-bis l. fall. è applicabile anche nel caso di concordato preventivo con riserva, poiché pur in assenza di esplicito riferimento, si ritiene che l’espressione “ricorso di cui all’art. 161 l. fall.” contenuto nell’art. 169-bis, riguardi non solo l’art. 161 comma 1 relativo alla domanda di concordato definitiva, ma anche il comma 6 del medesimo articolo, il quale si riferisce alla domanda di concordato con riserva: ciò anche in ragione della ratio sottesa alla disciplina ex art. 169-bis – la quale consiste nel favor accordato al debitore per l’accesso alla procedura concordataria e nella protezione della fase preparatoria, anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori – che appare comune agli istituti delle autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione ex art. 161, co. 7, l. fall., ovvero ai finanziamenti di cui all’art. 182-quinquies, co. 1, l. fall. e, nel concordato con continuità aziendale, ai pagamenti di crediti anteriori di cui al co. 4. (Fiorenza Prada – Riproduzione riservata)

 

Eventuali timori circa le conseguenze dello scioglimento o della sospensione dei contratti in corso di esecuzione per il caso di esito anomalo del concordato preventivo con riserva (rinuncia, inammissibilità, improcedibilità della domanda) sono fugati dalla correlata caducazione ex tunc di tutti gli effetti prenotativi e protettivi, con conseguente riespansione del diritto risarcitorio del contraente in bonis in regime di “prededuzione di fatto”, legata al venir meno della condizione concorsuale (che troverebbe invece la sua consecutio nella successiva ed eventuale dichiarazione di fallimento); del pari, in caso di passaggio all’alternativa dell’accordo di ristrutturazione di debiti ex art. 182-bis l. fall., il contraente pregiudicato verosimilmente apparterrà alla categoria dei creditori estranei, da soddisfare integralmente. (Fiorenza Prada – Riproduzione riservata)

 

Nello scegliere circa lo scioglimento o la prosecuzione del contratto di leasing sospeso ex art. 169-bis, co. 1, l. fall., il locatario-debitore deve tener conto che, in caso di scioglimento, dovranno essere pagati come crediti concorsuali non solo i canoni scaduti, ma anche l’indennizzo equivalente al risarcimento del danno, da quantificare medio tempore possibilmente in accordo con la controparte, e che tale scioglimento non potrà retroagire né alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva, né alla sua pubblicazione nel registro delle imprese, bensì alla data della richiesta di autorizzazione: ne consegue che, i diritti maturati nel frattempo in prededuzione, in quanto crediti sorti per effetto di atti di ordinaria amministrazione legalmente compiuti dal debitore ex art. 161, co. 7, l. fall., sono intangibili. (Fiorenza Prada – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: