Corte d’Appello di Genova – Regime dei crediti prededucibili e consecuzione di procedure di concordato preventivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/01/2014

Corte d’Appello di Genova 09 gennaio 2014 - Pres. Maria Teresa Bonavia - Est. Cardino.

Procedure concorsuali - Prededuzione - Principio della consecuzione delle procedure concorsuali - Prededuzione di crediti sorti in funzione di una precedente procedura di concordato successivamente estinta - Esclusione.

Poiché nell’attuale regime il carattere prededucibile dei crediti sorti in costanza di una procedura concordataria è previsto dall'articolo 182 quater L.F. solo per i crediti da finanziamento, si deve escludere che i crediti sorti nel corso di una determinata procedura di concordato preventivo che si sia estinta possano essere considerati "sorti in occasione o in funzione" di analoga procedura procedura che abbia fatto seguito alla prima. Ogni argomentazione fondata sulla consecutio delle procedure concorsuali, quale ragione fondante il carattere prededuttivo dei crediti sorti nel corso delle procedure “minori”, infatti, non è più coerente con il sistema sorto dalla riforma del 2006. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Corte Appello Genova 9 gennaio 2014.pdf1.08 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: