Tribunale di Marsala – Concordato preventivo in continuità e transazione fiscale.

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Data di riferimento: 
05/02/2014

 Tribunale di Marsala 05 febbraio 2014 - Pres. Genco - Est. Russolillo.

Concordato preventivo in continuità – Prosecuzione contratto di mutuo ipotecario – Ammissibilità.

Concordato preventivo in continuità – Pagamento dei creditori privilegiati in tempi contenuti successivi alla moratoria – Ammissibilità.

Concordato preventivo e diritto di voto dei creditori di cui all’art. 186 bis co 2 lett.c  l.f. - Esclusione

Transazione fiscale e moratoria dei crediti erariali e contributivi – Ammissibilità. 

La disciplina del concordato in continuità prevede la possibilità di prosecuzione dei contratti di mutuo ipotecario, e di conseguenza l’assoggettamento alla proposta di concordato delle sole rate già scadute e insolute alla data del deposito della proposta, salvo il regolare adempimento delle rate a scadere secondo i tempi dell’originario piano di ammortamento. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

La previsione di un termine di pagamento contenuto nei dodici mesi successivi alla moratoria deve ritenersi pienamente rispettosa del dettato dell’art. 186-bis, lett. c), l.f. in quanto è coerente con l’esigenza espressa dalla norma di assicurare una soddisfazione in tempi contenuti.(Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Nell’ipotesi in cui il debitore sospenda ex art. 186 bis co 2 lett.c  l.f., al massimo per un anno, il pagamento dei privilegiati, onde poter nelle more riorganizzare la propria attività e reperire le risorse necessarie al risanamento del debito,  sempre che siano riconosciuti gli interessi di mora, i creditori privilegiati non votano in quanto la soluzione concordataria, prevedendo una soddisfazione comunque contenuta in tempi brevi, non disallinea la loro posizione rispetto a quanto conseguirebbero con la liquidazione fallimentare, rendendo gli stessi indifferenti all’una o all’altra soluzione.(Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

La proposta di concordato preventivo può contenere una transazione fiscale la quale preveda che tutti i crediti tributari e contributivi assoggettati ad essa siano di natura privilegiata e siano soddisfatti integralmente entro il termine di sessanta mesi tramite pagamenti eseguiti con rate mensili di pari importo a partire dal primo mese successivo all’omologa del concordato preventivo con riconoscimento degli interessi nella misura del saggio legale.La previsione di una dilazione quinquennale è coerente con l’art. 182-ter l.f. e non determina un trattamento deteriore dei crediti erariali privilegiati rispetto agli altri creditori concordatari assistiti da prelazione: deve infatti considerarsi che gli altri creditori con privilegio generale mobiliare hanno un rango superiore, rientrando tutti nell’alveo dell’art. 2751-bis l.f., ad eccezione di quelli per tributi non erariali e riferibili ad Enti locali e tuttavia anche rispetto a questi ultimi non vi è violazione della regola che vieta per i crediti in transazione fiscale un trattamento meno favorevole di quelli di pari rango o omogenei.Ed infatti il difetto di coordinamento con la disciplina del concordato in continuità, nel quale i creditori muniti di prelazione vanno pagati immediatamente, salvo moratoria annuale, impone di interpretare la disposizione sopra richiamata come riferita esclusivamente alle percentuali di soddisfazione e non ai tempi di pagamento.Diversamente opinando verrebbe meno la facoltà per il proponente un concordato in continuità di dilazionare il pagamento di crediti erariali e contributivi, accedendo all’istituto speciale dell’art. 182-ter l.f., ogniqualvolta fra i creditori concorsuali vi siano privilegiati di rango inferiore, per i quali la dilazione massima consentita non può eccedere in modo significativo la moratoria annuale. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]