Tribunale di Ravenna – Concordato preventivo e conseguenze dello scioglimento del contratto di leasing ex art. 169 bis l.f..

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Data di riferimento: 
28/01/2014

Tribunale di Ravenna 28 gennaio 2014 - - Est. Farolfi.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Leasing immobiliare -  Scioglimento -Riconoscimento di un credito chirografario in favore della società concedente – Diritto di voto.

Nell’ipotesi in cui, in sede di concordato preventivo, la prosecuzione del contratto di leasing comporterebbe la necessità di far fronte ai canoni maturati e maturandi, con conseguente drenaggio di liquidità necessaria all’esecuzione del piano concordatario, e l’ulteriore incognita di individuare potenziali acquirenti dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a valori non inferiori a quello di stima, può essere autorizzato lo scioglimento ex art. 169 bis l.f. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Dallo scioglimento dei rapporti di leasing immobiliare ex art. 169 bis L.F. consegue il riconoscimento di un diritto di credito chirografario a favore della società di leasing la quale acquisisce il diritto al voto. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: