Tribunale di Rovigo – Favor debitoris e scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169 bis L.F.,autorizzazione del Giudice, ristoro e tutela della controparte.

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Data di riferimento: 
06/03/2014

Tribunale di Rovigo 06 marzo 2014 – Giudice estensore Martinelli

Concordato preventivo – Istituto della sospensione dei contratti – Scelta di favore per l'impresa in concordato.

Concordato preventivo – Sospensione dei contratti – Valutazione del Tribunale – Autorizzazione – Valorizzazione del pregiudizio dell'altro contraente – Limiti.

Concordato preventivo – Sospensione dei contratti – Indennità – Ristoro  della contoparte – Ulteriore tutela.

L'istituto della sospensione dei contratti in corso di esecuzione, introdotto dall'art. 169 bis L.F., costituisce strumento incentivante il ricorso al concordato preventivo allo scopo di rilanciare, o di liquidare, l'azienda in crisi. In quest'ottica tra  ricorrente e terzo contraente si crea una situazione di squilibrio a vantaggio dell'impresa in concordato. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

Il procedimento di cui all’art. 169 bis l.f. è bifasico: nella fase dell'autorizzazione  il Giudice valuta, nell'interesse della massa dei creditori,  la mera congruenza della richiesta rispetto alle finalità della procedura concordataria;  in quella della determinazione dell'indennizzo soppesa l'interesse dell'altro contraente, valorizzandone il pregiudizio nei limiti di un sindacato prettamente giuridico, ovvero di legittimità ed ammissibilità nei confini  imposti dall'art. 169 bis L.F. e dalle norme imperative dell'ordinamento (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

Il ristoro della controparte del danno conseguente al venir meno del contratto ha luogo tramite concessione di una indennità di ammontare equivalente a quanto la stessa  poteva conseguire dall'inadempiente a titolo di risarcimento del danno, indennità che si traduce in un credito chirografario pagato dalla massa concorsuale come credito anteriore all'apertura della precedura.

Un‘ulteriore forma di tutela cui si può far ricorso, laddove all'ottenimento dello scioglimento contrattuale non segua poi la conclusione della procedura concordataria per fatto imputabile alla impresa proponente,  è rappresentata dall'istituto dell'abuso di concordato. (Pierluigi Ferrini) (Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]