Corte d’Appello di Trieste – Modalità di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni e valutazione dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 1 l. fall.

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Data di riferimento: 
09/07/2013

Reclamo ex art. 18 l.fall.

Corte d’Appello di Trieste, Sez. II civ., sent., 9 luglio 2013, Pres. Drigani, Rel. Mulloni.

Attivo patrimoniale – Iscrizione delle immobilizzazioni – Valore contabile effettivo al netto del fondo di ammortamento – Lettura congiunta.

Lettura del bilancio annuale - Superamento del limite imposto all’attivo patrimoniale - Art. 92 c.p.c. - Compensazione delle spese di lite.

I fondi di ammortamento rappresentano quanto del conto pluriennale è stato ammortizzato e utilizzato e vanno sempre letti insieme al conto cui si riferiscono, di conseguenza il valore contabile del bene è rappresentato dalla differenza fra l’immobilizzazione ed il relativo fondo di ammortamento ed è a questo dato che si deve fare riferimento, rettificando, se necessario, il valore delle immobilizzazioni, per valutare se nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento  dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, l’ammontare complessivo annuo dell’attivo patrimoniale sia o meno superiore ad euro trecentomila.  (Francesco Gabassi e Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Nel caso in cui dalla semplice lettura del bilancio annuale emerga formalmente il superamento del limite imposto all’attivo patrimoniale, possono nella fattispecie ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni che ex art. 92 c.p.c. consentono la compensazione tra le parti delle spese di lite. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: