Tribunale di Torino – Effetto esdebitativo per il fideiussore socio illimitatamente responsabile, del concordato preventivo di società di persone.

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Data di riferimento: 
08/04/2014

Tribunale di Torino 08/04/2014- dott. Enrico Astuni Presidente- dott.ssa Roberta Cosentini (MOT)

Concordato preventivo- effetto esdebitativo - fideiussore socio illimitatamente responsabile- Art 184 comma 2 L.F. – Applicabilità

In virtù del disposto di cui all’art. 184 l.f., il concordato preventivo di società di persone si estende automaticamente ai soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che costoro beneficiano, limitatamente alle obbligazioni sociali, dell’effetto esdebitativo che l’ammissione al concordato comporta in favore della società. Salvo patto contrario da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato, l’efficacia remissoria in favore del socio illimitatamente responsabile si produce anche qualora lo stesso rivesta la qualità di fideiussore della società -Sez. Unite n. 3749/1989. L’effetto esdebitatorio suddetto è indipendente dalla circostanza che il socio rivestisse tale qualità al momento in cui ha prestato la garanzia, purché sia tale al momento dell’omologazione; cfr. Cass. 29683/2011 (Giulia Del Fabbro – Riproduzione riservata).

(Il tribunale di Torino, nel caso specifico, non ha concesso la provvisoria esecuzione ad un decreto ingiuntivo opposto da due soci illimitatamente responsabili fideiussori per debiti della società in concordato).

 Provvedimento segnalato dagli avv.ti Massimiliano Ratti e Paolo Scappazzoni

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]