Tribunale di Udine - Domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. trascritta prima della dichiarazione di fallimento ed opponibilità al fallimento della sentenza di accoglimento.

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Data di riferimento: 
13/02/2014

Tribunale Udine 13 febbraio 2014 - Est. Raffaella Gigantesco. 

Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti -Contratto preliminare di vendita -  Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Trascrizione della domanda giudiziale - Successivo fallimento del promissario inadempiente – opponibilità. 

Secondo la oramai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, qualora la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore, la sentenza che l’accoglie, pur se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l’apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, il quale non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall’art. 72 della legge fallimentare. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]