Tribunale di Velletri – Il richiamo contenuto nell’art. 182, comma 3, l. fall. agli effetti della presentazione del ricorso per concordato preventivo è riferito in particolare alle prescrizioni limitative e al controllo di vigilanza.

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Data di riferimento: 
20/03/2014

Tribunale di Velletri, Sez. II fall., decr., 20 marzo 2014, Pres. La Malfa, Rel. Caprara.

 

Concordato con riserva – Art. 161, comma 6, l. fall. – Accordo di ristrutturazione dei debiti – Domanda per l’omologazione - Art. 182 bis l. fall. -  Prescrizioni limitative – Controllo di Vigilanza – Organi della procedura – Commissario giudiziale.

 

Nel caso in cui, aperta la procedura di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall., il ricorrente abbia depositato tempestivamente domanda per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, è da ritenersi che il richiamo contenuto nell’art. 182 bis, comma 3, l. fall. agli effetti di cui all’art. 161 cit. sia riferito in particolare alle prescrizioni limitative e al controllo di vigilanza degli organi della procedura sino all’omologa dell’accordo di ristrutturazione. Pertanto, nel caso in cui sia nominato un commissario giudiziale, lo stesso deve proseguire nell’attività di vigilanza sino all’omologa predetta e riferire immediatamente al Tribunale in caso il debitore ponga in essere una delle condotte prevista dall’art. 173 l. fall. al fine di instaurare il procedimento ex art. 15 l. fall. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]