Tribunale di Bergamo – Percentuale di soddisfacimento dei creditori nel concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
10/04/2014

Tribunale di Bergamo, 10 aprile 2014 – Pres. Rel. Vitiello.

Concordato preventivo – Concordato con continuità aziendale – Indicazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori – Obbligo di rispettare la percentuale – Inadempimento e risoluzione del concordato.

Nel concordato con continuità aziendale l’indicazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori non può essere meramente orientativa (salvo esplicita diversa manifestazione di volontà del debitore), così come nel concordato per cessio bonorum, ma obbliga il debitore al rigoroso rispetto di quanto promesso. Diversamente, infatti, sarebbe vanificata la prescrizione normativa di cui all’art. 186 bis, comma 2, lett. b), L.F., da cui scaturisce la necessaria convenienza, in termini di percentuali di soddisfacimento, di quanto proposto sulla base di un piano in continuità rispetto a quanto ricavabile con la liquidazione dell’intero patrimonio del debitore in concordato, profilo quest'ultimo che deve costituire specifico oggetto di indagine da parte del professionista attestatore. Pertanto, nell’ipotesi in cui i creditori dovessero essere pagati in misura inferiore e in momenti diversi rispetto a quanto prospettato nella proposta concordataria, si verificherebbe un inadempimento integrante causa di risoluzione del concordato omologato, salvo verificare, sulla base dei principi generali, l’eventuale scarsa importanza dell’inadempimento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]