Tribunale di Siena – Inapplicabilità al concordato preventivo della sanatoria ex art. 40, ult. co., l. 47/1985.

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Data di riferimento: 
02/04/2014

Tribunale di Siena, 2 aprile 2014 – Pres. Bernardini, Est. Caramellino.

Concordato preventivo – Liquidazione dell’attivo – Atto di autonomia privata – Sanatoria ex art. 40, ultimo comma, l. 47/1985, dettato per le procedure esecutive – Inapplicabilità al concordato preventivo.

In sede di concordato preventivo e di sua esecuzione, a differenza di quanto avviene nella procedura concorsuale fallimentare e nella procedura esecutiva ordinaria, la liquidazione dell’attivo è il frutto di atti di autonomia privata di cui il debitore è proponente, non anche di atti espropriativi o che presuppongono lo spossessamento dei beni del debitore, come invece previsto per il fallito dall’art. 42, comma 1, L.F. Ne consegue che non è applicabile al concordato preventivo – non solo per ragioni letterali, ma anche logiche e sistematiche – la previsione di cui all’art. 40, ultimo comma, legge 47/1995, attinente alle sole procedure esecutive, che prevede che la domanda di sanatoria di eventuali abusi edilizi possa essere presentata nel termine di 120 giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]