Tribunale di Mantova – Concordato preventivo con continuità aziendale: gli obblighi informativi del debitore e gli atti di frode ex art. 173 l. fall.

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Data di riferimento: 
08/04/2014

Tribunale di Mantova, Sez. II civ., sent., 8 aprile 2014, Pres. Alfani, Rel. De Simone.

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Art. 186 l. fall. – Necessari obblighi informativi – Tutela dei creditori - Affidabilità del contraente.

Art. 173 l. fall. – Atti di frode – Omissione di circostanze rilevanti – Consenso informato dei creditori – Reali prospettive di soddisfacimento.

Atto di frode – Art. 173 l. fall. – Difetto di informazione – Consenso dei creditori.

Omissione di informazioni rilevanti – Voto consapevole dei creditori – Proposta di concordato – Revoca – Controllo di legalità del Tribunale.

Poteri del Tribunale – Fasi della procedura – Medesimo parametro valutativo – Atti di frode – Ammissibilità del concordato - Condizioni.

Proposta ex art. 161 l. fall. – Mancata rappresentazione – Azioni di responsabilità – Procedimenti penali – Risvolti tributari – Rilevanza ai fini dell’art. 173 l. fall.  – Realtà economica e finanziaria della società – Valutazione dei creditori.

Attestazione del professionista – Art. 161 l. fall. - Veridicità dei dati aziendali - Fattibilità del piano – Requisiti.

Valutazione del ceto creditorio – Condizione economico finanziaria dell’impresa – Informazione - Discrezionalità del debitore – Negata.

Il piano concordatario in cui prevalga la scelta della continuità aziendale è soggetto alla disciplina di cui all’art. 186 l. fall. e ciò comporta che lo stesso debba contenere un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano concordatario, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Dunque, attesa la necessità che siano fornite ai creditori tutte le informazioni utili per considerare affidabile il contraente nell’adempimento degli obblighi che si assume, gli obblighi informativi non possono riguardare solo la posizione del ricorrente, e i costi e i ricavi attesi non possono essere solo quelli derivati dal pendente contratto di affitto e dal corrispettivo della cessione. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

E’ addebitabile alla società proponente il compimento di atti di frode di cui all’art. 173, comma 1, l. fall., per avere omesso di riferire nella domanda di concordato preventivo circostanze rilevanti e tali da pregiudicare l’espressione di un consenso informato da parte dei creditori. (Nel caso di specie, si sarebbero ingannati i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di approvazione del concordato preventivo, così da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare). (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

E’ atto di frode agli effetti dell’art. 173, comma 1, l. fall. il difetto di informazione atto a carpire il consenso dei creditori, prospettando una surrettizia, incongrua o errata rappresentazione della reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della impresa debitrice o, comunque, delle possibilità di buon esito della proposta concordataria presentata. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

L’omissione di informazioni rilevanti per l’espressione di un voto consapevole da parte dei creditori impone al giudice di revocare l’ammissione alla procedura di concordato, anche a prescindere dal fatto che simile omissione integri un atto di frode ex art 173 l. fall. Infatti, i creditori, per poter decidere consapevolmente, devono essere correttamente edotti dell’effettiva consistenza e della reale situazione economica e giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell’impresa e compete al Tribunale, nel controllo di legalità ad esso demandato, una verifica rigorosa a che ai creditori siano stati forniti tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

I poteri del Tribunale nei tre momenti di ammissibilità, revoca e omologazione del concordato sono sempre i medesimi e medesimo deve essere il parametro valutativo utilizzato dall’organo giudicante. Nel procedimento ex art. 173 l. fall. il Tribunale è chiamato a riscontrare la sussistenza di atti di frode e il venir meno delle condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato e analogo controllo avrebbe potuto effettuare il Tribunale nel giudizio di omologazione, ove comunque, anche in mancanza di opposizioni, il Collegio è chiamato a riscontrare la regolarità della procedura, e quindi a verificare che nel corso del procedimento non siano venuti meno quei presupposti la cui mancanza iniziale non avrebbe consentito l’accesso alla procedura. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

La mancata rappresentazione nella proposta ex art. 161 l. fall. delle azioni di responsabilità a carico degli amministratori e sindaci, dei procedimenti penali in corso e di possibili risvolti fiscali dei comportamenti contestati agli ex amministratori rileva ai sensi dell’art. 173 l. fall. Infatti, pur trattandosi di contenzioso riferito a soggetti diversi dalla società proponente, si tratta di tematiche strettamente connesse alla realtà economica e finanziaria della società, tali da incidere nella valutazione da parte dei creditori della bontà e convenienza della proposta concordataria, soprattutto per le conseguenze economiche e finanziarie che dall'attività accertativa in corso - sia in ambito civile, penale e tributario - potrebbero sorgere a carico della proponente. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

L’attestazione del professionista ex art. 161 l. fall., affinché possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, deve essere chiara, aggiornata, logica, completa e congrua, deve dar conto con puntualità delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti in particolare nel giudizio di fattibilità. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Non spetta al debitore ricorrente valutare ciò che è rilevante per il ceto creditorio e decidere quali aspetti rappresentare e quali sottendere atteso che, da una scelta discrezionale di questo tipo, potrebbe conseguire una differente prospettazione della reale condizione economico finanziaria dell'impresa. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]