Tribunale di Udine – Revocatoria fallimentare: prova dello stato di insolvenza desumibile da indizi gravi, precisi e concordanti; esenzione dei pagamenti effettuati nei termini d’uso.

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Data di riferimento: 
26/11/2013

Tribunale di Udine, sez. II, 26 novembre 2013 – Dott. Pellizzoni.

Fallimento – Revocatoria fallimentare – Stato di insolvenza – Prova – Indizi gravi, precisi e concordanti – Notizie di stampa – Mutamento in senso restrittivo delle condizioni di pagamento – Piani di rientro – Notevole ritardo nel pagamento.

Fallimento – Revocatoria fallimentare – Esenzione – Pagamenti effettuati nei termini d’uso – Prassi abitualmente praticata nel settore commerciale d’interesse – Prassi seguita dall’imprenditore – In fase di normale esercizio – In fase liquidatoria se l’attività d’impresa è continuata per la conservazione.

Fallimento – Revocatoria fallimentare – Pagamenti effettuati nei termini d’uso – Assenza o nullità di regolamentazione contrattuale dei termini di scadenza – Applicazione del d.lgs. 231/2002.

In materia di revocatoria fallimentare, la prova della conoscenza dello stato di dissesto in cui versa il debitore può essere fornita anche mediante indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, ossia attraverso elementi di fatto che attengono alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva: segnatamente, non vi è dubbio che tale prova possa essere desunta anche dalle notizie di stampa, sempre che le stesse siano frequenti e allarmanti e di segno univoco, e/o vengano accompagnate dalla conoscenza di altri indici sintomatici dell’insolvenza. Del pari, costituiscono chiari, precisi e concordanti elementi indiziari della sussistenza dello stato di dissesto il mutamento in senso maggiormente restrittivo delle condizioni di pagamento, la predisposizione di piani di rientro e il notevole ritardo nel pagamento delle pregresse forniture [nel caso di specie il dissesto della società debitrice – che era stata peraltro posta in liquidazione – era stato ampiamente messo in luce dalla stampa locale e nazionale con notizie riguardanti il sequestro degli impianti per ragioni ambientali e le conseguenze sul piano economico derivanti dal blocco della principale attività produttiva; in particolare, la convenuta era perfettamente a conoscenza della situazione, non solo perché aveva la propria sede legale non lontano dalla sede della debitrice, e la situazione aveva avuto un’enorme risonanza sulla stampa locale, ma anche perché effettuava servizi di pulizia con i propri dipendenti all’interno dello stabilimento sotto sequestro ed era quindi ad immediato contatto con la drammatica realtà dello stesso. Inoltre, la debitrice aveva già manifestato a più riprese delle difficoltà nei pagamenti delle fatture emesse dalla convenuta, le quali erano state pagate con notevole ritardo o a seguito di piani di rientro concordati, o di ripetuti solleciti con minacce di interrompere la fornitura dei servizi di pulizia. Il Giudice ha ritenuto poi decisiva la circostanza che successivamente a tali piani di rientro erano stati mutati gli usuali  termini di pagamento da 120 gg. a versamenti in via anticipata nel momento in cui la società era stata posta in liquidazione, atteso che i pagamenti erano stati effettuati su fattura pro forma e a pochi giorni dalla sua emissione,  pur portando il documento contabile l’usuale termine di 120 gg]. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

Sono esentati da revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, con ciò dovendosi intendere i pagamenti (e non anche la fornitura di beni e servizi nell’esercizio dell’impresa) che per tempi e modalità di esecuzione rientrano nella prassi abitualmente praticata o dagli imprenditori del settore commerciale di interesse, o dall’imprenditore fallito nell’esercizio normale e regolare dell’attività d’impresa (se tale imprenditore si discosta dalla prassi comune e pratica abitualmente termini diversi con tutti i suoi fornitori o con quel determinato fornitore fin dall’origine) sia in fase di normale esercizio, sia in fase liquidatoria ove l’attività d’impresa sia continuata per la sua conservazione. Ne deriva che non sono esentati da revocatoria tutti quei pagamenti che avvengono con sensibile e sistematico ritardo (e tale ritardo oltre i termini di scadenza non è tollerabile, non rientrando negli usi commerciali abituali), o a seguito di piani di rientro concordato, o “mano a mano”, o alla consegna (salvo che non siano abitualmente praticati da quel determinato imprenditore fin dall’inizio del rapporto), o anche quelli eseguiti prima della scadenza se con termini e modalità difformi da quelli abituali [nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il mutamento dei termini di pagamento in riferimento ai versamenti impugnati (piani di rientro concordati dopo i ritardi negli adempimenti e pagamenti anticipati rispetto all’usuale) escluda la sussistenza dell’esenzione de quo] (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

In materia di esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati nei termini d’uso, qualora manchi una regolamentazione contrattuale dei termini di scadenza dei pagamenti nei rapporti fra debitore e fornitore (o questi siano nulli), per verificare l’usualità delle cadenze dei pagamenti, trovano applicazione i termini legali introdotti dal d.lgs. 231/2002 circa le transazioni commerciali. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: