Tribunale di Ravenna – Trust di scopo e vincolo di destinazione nel concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
22/05/2014

Tribunale di Ravenna, 22 maggio 2014 – Pres. Lacentra, Est. Farolfi.

 

Concordato preventivo – Opposizione all’omologazione – Contrasto quantitativo sull’accertamento del credito – Inammissibilità dell’opposizione.

 

Concordato preventivo – Nuova finanza messa a disposizione da terzi – Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. – Trust di scopo – Necessità di una nuova votazione o attestazione – Insussistenza.

 

Concordato preventivo – Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. – Causa concreta – Rafforzamento dell’interesse dei creditori – Presupposti.

 

È inammissibile l’opposizione all’omologazione del concordato preventivo qualora si deduca esclusivamente un contrasto quantitativo in ordine all’accertamento di un credito, che, da un lato, potrà e dovrà trovare composizione in altra sede, dall’altro, non tocca in alcun modo problemi incidenti sull’esito delle votazioni, con conseguente irrilevanza della questione in fase di omologazione. Infatti, nel concordato preventivo, a differenza del fallimento, non sussiste una fase di verifica dei crediti e di formazione dello stato passivo con effetti vincolanti, tanto è vero che l’inclusione nell’elenco formato dal Commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 171 L.F., non attribuisce alcuna certezza o diritto perfetto al creditore, restando impregiudicato l’eventuale accertamento del credito per le vie ordinarie. Eventuali contrasti circa l’ammissione al voto di alcuni creditori o circa la mancata o insufficiente ammissione di altri creditori vengono risolti dal giudice delegato in maniera sommaria e sulla scorta delle risultanze documentali ai soli fini dell’ammissione al voto, cioè ai fini del solo calcolo delle maggioranze.  (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Sia l’iscrizione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. sia la costituzione di un trust di scopo in relazione alla nuova finanza messa a disposizione da parte di terzi costituiscono una positiva sicurezza ulteriore per le ragioni dei creditori, tale da rappresentare un novum rispetto alla proposta assentita dai creditori medesimi, per il quale non è richiesta né una nuova votazione né un’attestazione ulteriore, trattandosi di integrazione positiva del piano con finalità eminentemente esecutiva e volta a favorirne l’adempimento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Ove il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. si innesti su di una procedura di concordato, è da questa che riceve la propria causa concreta, apparendo del tutto lecito rafforzare nell’interesse dei creditori concordatari un vincolo di destinazione di somme o beni, purché l’atto di destinazione contenga un mandato a vendere gli immobili (o altro atto di destinazione) in favore degli organi della procedura, realizzandosi perciò di fatto una irrevocabilità della messa a disposizione dei beni condizionata alla sola omologa del concordato. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]