Tribunale di Pordenone – Concordato preventivo: validità dei voti espressi prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/04/2014

Tribunale di Pordenone, 10 aprile 2014 – Pres. dott. Pedoja, rel. dott. Petrucco Toffolo.

 

Concordato preventivo – Approvazione – Computo della maggioranza – Voto espresso prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f. – Validità.

 

Deve essere considerato valido, ai fini del computo della maggioranza richiesta per l’approvazione della proposta di concordato preventivo, il voto espresso dal creditore prima dell’adunanza e anche prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale (Nel caso di specie, la debitrice aveva sostenuto l’invalidità dei voti contrari espressi prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f. al fine di applicare la diversa regola del consenso presunto ai sensi dell’art. 178 l.f.). (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

[Confermata da Corte d'Appello di Trieste 17 luglio 2014, in https://www.unijuris.it/node/2341]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Pordenone 10 aprile 2014.pdf2.13 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]