Corte di Cassazione – Sindacato di ammissibilità sulla proposta di concordato preventivo e reclamo avverso la dichiarazione di fallimento ex art. 162, comma 2, l. fall. – Provvedimenti conseguenti.

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Data di riferimento: 
09/05/2013

Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 11014, 9 maggio 2013, Pres. Rordorf, Rel. Mercolino.

Concordato preventivo – Margini del sindacato del Giudice – Relazione del professionista – Fattibilità giuridica della proposta – Compatibilità con norme inderogabili e causa concreta dell’accordo – Superamento dello stato di crisi.

Concordato con cessione di beni – Controllo del Giudice - Delibazione sulla correttezza delle argomentazioni del professionista – Giudizio dei creditori – Giudizio sul merito della proposta.

Inammissibilità del concordato preventivo - Dichiarazione di fallimento ex art. 162, comma 2, l. fall. – Reclamo – Rimessione degli atti al Tribunale – Applicazione analogica art. 22 l. fall.

Il controllo demandato al Giudice, tanto ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo quanto ai fini dell'omologazione e della revoca, non è limitato alla completezza ed alla congruità logica della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla compatibilità delle relative modalità di attuazione con norme inderogabili e con la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore ed il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti. I margini di tale sindacato non possono essere stabiliti in via generale ed astratta, dovendosi invece tenere conto delle modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, il sindacato del Giudice dev'essere effettuato verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di giudizio ai creditori, ai quali è rimessa ogni valutazione in ordine alla percentuale di soddisfacimento dei crediti offerta dal debitore, restando sottratto al Tribunale il giudizio in ordine al merito ed alla convenienza della proposta. Rientra nell'ambito di detto sindacato la delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del giudizio di fattibilità del piano, nonché in ordine alla coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, all'impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato o all'inidoneità prima facie della proposta a soddisfare in qualche misura i crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

L'accoglimento del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento emessa ai sensi dell’art. 162, comma 2, l. fall. sul presupposto dell'inammissibilità della proposta di concordato preventivo impone alla Corte d'Appello di rimettere gli atti al Tribunale perché dichiari aperta la procedura concorsuale ai sensi dell'art. 163 l. fall., nominando i relativi organi e dettando i conseguenti provvedimenti: trova infatti applicazione, in via analogica, l’art. 22 l. fall., che, in caso di accoglimento del reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, impone di rimettere gli atti al Tribunale ai fini della dichiarazione di fallimento, in tal modo implicitamente escludendo il potere della Corte d'Appello di dichiarare senza altro aperta la procedura concorsuale. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: