Tribunale di Siena – Concordato preventivo: coordinamento con la procedura di fallimento, abuso dello strumento concordatario e valutazione del Tribunale al momento del deposito del piano.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/06/2014

Tribunale di Siena, sez. fall., 6 giugno 2014 – Pres. Rel. Serrao.

 

Pendenza del procedimento per dichiarazione di fallimento – Concordato preventivo con riserva – Richiesta non pretestuosa – Non sussiste manifesto abuso dello strumento.

 

Pendenza del procedimento per dichiarazione di fallimento – Concordato preventivo con riserva – Bilanciamento degli interessi contrapposti – Va valutato al momento del deposito del piano.

 

Non è ravvisabile un manifesto abuso dello strumento concordatario da parte del debitore che abbia depositato, in pendenza del procedimento per dichiarazione di fallimento, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, nel caso in cui egli abbia fornito indicazioni sul piano tali da far considerare la richiesta non pretestuosa. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

La valutazione in ordine all’esigenza di bilanciamento tra l’interesse dei creditori al fallimento e l’interesse del debitore ad accedere a soluzioni concordate della crisi va effettuata al momento del deposito del piano e della documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3 l. fall., momento in cui è possibile accertare se la procedura di concordato preventivo possa essere dichiarata aperta o se il debitore debba essere dichiarato fallito. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Siena 6 giugno 2014.pdf138.14 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]