Corte d’Appello di Genova – Ricorso per la risoluzione del concordato preventivo senza istanza di fallimento: impossibilità di dichiarare d’ufficio il fallimento.

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Data di riferimento: 
07/08/2014

Reclamo ex art. 18 l.f.

 

Corte d’Appello di Genova, 7 agosto 2014 – Pres. dott. Sangiuolo, rel. dott. Maistrello.

Concordato preventivo – Risoluzione – Dichiarazione di fallimento – Assenza di istanza del p.m. o del creditore – Dichiarazione di fallimento – Impossibilità.

 

Il tribunale non può dichiarare d’ufficio il fallimento dell’impresa quando il concordato sia stato risolto, ove l’istanza di risoluzione proposta dal creditore non contenesse anche una specifica istanza per la declaratoria di fallimento, ovvero l’impulso in tal senso non sia giunto dal p.m. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dall’avv. Massimiliano Ratti.

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]